La pluralità degli obblighi previsti dagli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 comma primo, lettere a) e b), 28, comma secondo e 29 del Regolamento CONSOB 1 luglio 1998 n. 11522, facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere; per il perseguimento di tale finalità, la segnalazione di inadeguatezza dell’operazione, che l’intermediario deve effettuare nei confronti dell’investitore, in forza del combinato disposto degli artt. 28 e 29 del Regolamento CONSOB n. 11522, deve contenere specifiche indicazioni concernenti:

  • la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
  • la precisa individuazione del suo emittente (precisandosi, in particolare, se si tratta di uno Stato, di un ente locale, o di una società privata), non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un “Paese emergente”;
  • il rating nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio;
  • eventuali situazioni di grey market, ovverosia di carenza di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo;
  • l’avvertimento circa il pericolo di un imminente default dell’emittente.

È quindi configurabile la responsabilità dell’intermediario finanziario che abbia dato corso a un ordine, ancorché vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, concernente un investimento particolarmente rischioso, dal momento che la professionalità del primo, su cui il secondo abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto contrattuale tra essi intercorrente, gli impone di valutare comunque l’adeguatezza di quell’operazione rispetto ai parametri di gestione concordati, con facoltà di recedere dall’incarico, per giusta causa, ai sensi degli artt. 1722, comma primo n. 3, 1727, comma primo, cod. civ. e 24, comma primo, lett. d) del d.lgs. n. 58 del 1998, qualora non ravvisi tale adeguatezza.

Cassazione civile sez. I, 26/01/2016 n. 1376