di Andrea Mascolini

Riforma appalti, partenza nel caos. Gli atti di gara adottati dalle amministrazioni in forza delle vecchie regole dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore della riforma (dlgs 50 del 2016), dovranno essere riaperti e riformulati perché, per esempio, prevedono il massimo ribasso sopra un milione di euro, che oggi non è più consentito.

Non solo. Per gli affidamenti di servizi tecnici si è in presenza di un vero e proprio vuoto normativo. Il nuovo codice, infatti, abolisce gran parte delle vecchie disposizioni lasciandone però in vita alcune, quali quelle sui requisiti delle società. L’effetto è che al momento è impossibile aggiornare le progettazioni per portarle a livello esecutivo.

Ma andiamo con ordine.

Vecchie e nuove regole. Il chiarimento sull’applicazione delle norme del codice è contenuto in un comunicato congiunto del ministero delle infrastrutture e trasporti e dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) diffuso ieri concernente l’articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il nuovo codice appalti pubblici). Nel comunicato si specifica che le norme del decreto delegato sono applicabili anche se la stazione appaltante ha affidato contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, e alle procedure i cui relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dal 19 aprile 2016. Il vecchio codice De Lise vale invece per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati entro il 18 aprile 2016. Importante però una precisazione finale. Quella con la quale si chiarisce che gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni dopo il 19 aprile con il codice De Lise del 2006, «dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo». Il riferimento, neanche tanto implicito, è ad alcuni bandi di gara per appalti integrati usciti dopo il 19 e a gare bandite con il massimo ribasso di importo superiore al milione di euro, che sarebbero vietati dal 19 aprile.

Affidamenti inaffidabili. In realtà non mancano anche altri problemi applicativi, in particolare rispetto alla vigenza non tanto del codice 163/2006, quanto del regolamento attuativo (dpr 207/2010). È il caso della disciplina dei servizi tecnici per la quale l’articolo 217, comma 1 lettera u) stabilisce che dal 19 aprile cessano di avere efficacia le norme contenute nella Parte III a esclusione degli articoli 254, 255 e 256 (sui requisiti delle società). Ciò significa avere abrogato dal 19 aprile tutte le norme che regolano l’affidamento dei servizi tecnici contenute nel dpr 207/2010, a eccezione di quelle sui requisiti delle società, dei raggruppamenti e dei consorzi stabili di società che varranno fino a quando non sarà emanato un decreto ministeriale (entro 90 giorni). Un bel problema visto che si devono aggiornare le progettazioni per portarle al livello esecutivo.

Anticorruzione e scuola. Intanto l’Autorità nazionale anticorruzione ha definitivamente approvato, nell’adunanza del 13 aprile 2016, le «Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», poste in consultazione pubblica dal 22 febbraio all’8 marzo 2016. Le linee guida, ha reso noto ieri l’Authority presieduta da Raffaele Cantone, tengono conto del lavoro condotto in un tavolo tecnico tra Anac e ministero dell’istruzione. Obiettivo delle linee guida è orientare le istituzioni scolastiche nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell’istruzione scolastica e delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni.
Fonte: