di Dario Ferrara

Nuova vittoria per i professionisti. Sulle somme da sborsare per la ricongiunzione dei periodi contributivi l’interesse composto va riferito al tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo nell’anno precedente alla domanda di pagamento dilazionato. E ciò per esigenze di tutela dell’assicurato nella procedura prevista dall’articolo 4 della legge 45/1990. È quanto emerge dalla sentenza 6385/16, pubblicata il 1° aprile dalla sezione lavoro della Cassazione.

Bocciato il ricorso di una cassa previdenziale privata. Confermata la decisione di merito secondo cui per determinare l’interesse annuo composto ex articolo 2, comma 3, della legge 45/1990 il periodo temporale di riferimento è quello che termina al 31 dicembre dell’anno che precede la domanda presentata dal professionista per ottenere il pagamento rateale dell’onere di ricongiunzione: l’istituto previdenziale dovrà dunque restituire le maggiori somme percepite a tale titolo.

Si arricchisce dunque di un’altra puntata la saga delle controversie sul pro rata, vale a dire il calcolo della pensione con il sistema retributivo fino a una certa data e poi con quello contributivo per il periodo successivo. Nel regime dettato dalla riforma Dini e prima delle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2007 la garanzia costituita dal pro rata ha carattere generale per il professionista. Dal 10 gennaio 2007 gli enti previdenziali non devono salvaguardare più in modo assoluto le anzianità maturate ma soltanto «avere presente» il pro rata e guardando anche alle esigenze di bilancio per soddisfare le aspettative di pensione dei più giovani. Nella specie il professionista ha maturato i requisiti prima del 3 dicembre 2006 e non è interessato dalle modifiche.

Il criterio di calcolo dell’interesse composto riferito all’indice Istat per l’anno anteriore alla domanda di pagamento dilazionato tutela l’assicurato perché consente al professionista di conoscere esattamente quanto deve pagare per la ricongiunzione dei periodi assicurativi e di preservare il potere di acquisto della somma posta a carico del richiedente alla data per il pagamento in un’unica soluzione, coincidente con il termine ultimo per la presentazione della domanda di rateazione.

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