Dopo l’entrata in vigore del codice delle assicurazioni, il danneggiato, nel proporre domanda di risarcimento danni nei confronti della compagnia assicuratrice, non è tenuto a reiterare con le nuove modalità stabilite dagli artt. 145 e 148 del suddetto codice, la stragiudiziale richiesta scritta di risarcimento, qualora a tale adempimento abbia già provveduto nel vigore della previgente e abrogata legge la quale esigeva una richiesta di risarcimento senza imporle lo specifico contenuto di cui ai primi due commi dell’art. 148 del codice delle assicurazioni.

Cassazione civile sez. III, 29/01/2016 n. 1664