Nella responsabilità per fatto illecito, l’art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all’art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 c.c.

Da ciò deriva che, anche in presenza della lesione di diritti inviolabili, non è ipotizzabile il risarcimento del danno non patrimoniale in mancanza della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso, che oltretutto deve avere le caratteristiche della gravità e della non futilità.

Cassazione civile sez. III, 13/01/2016 n. 349