Il trasferimento del dovere di sorveglianza, tra i genitori dell’incapace, maggiorenne e non interdetto, entrambi informati e consapevoli delle problematiche del figlio, esclude in radice la responsabilità della mamma che abbia validamente affidato il ragazzo al padre, reputato ragionevolmente idoneo, con giudizio ex ante, alla sorveglianza; sicché la donna non sarà tenuta a fornire la prova liberatoria di cui all’art. 2047 c.c., in quanto questa presuppone la titolarità attuale in capo all’onerato del dovere di sorveglianza.

Cassazione civile sez. III, 26/01/2016 n. 1321