Spettabile redazione,
vorrei sottoporre una domanda relativa ad un contratto poliennale azienda.

L’attuale prodotto della Compagnia X con decorrenza 31/12/2009 e scadenza 31/12/2015 è andato a sostituire altra polizza  con decorrenza 31/12/2008 e scadenza 31/12/2015 senza che ci fosse stata nessuna novazione in termini di condizioni, garanzie, ecc; l’unica modifica l’abbassamento di premio.

Premesso quanto sopra, le condizioni generali di polizza all’art. 2.8 recita che in mancanza di disdetta mediante raccomandata 60 gg prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di 2 anni (allegato 1), pertanto credo che la disciplina che regola la possibilità di disdetta/recesso del contratto siano 2:

La prima, in considerazione che il contratto originale abbia decorrenza il 31/12/2008, purché il contratto abbia durata poliennale è possibile applicare legge Bersani e quindi disdetta annuale.

La seconda, abbandonando la prima possibilità, possiamo recedere dal contratto con preavviso di 60 gg essendo il quinquennio trascorso pur essendo il rinnovo di 2 anni.

Attendo cortese conferma o smentita possibilmente con indicazioni delle possibilità che ci concedono la normativa attuale applicata al caso di specie.

RISPOSTA

Egregio signore,

dato che per scontato che l’abbassamento del premio di polizza non costituisca “novazione” ai sensi dell’art. 1231 c.c. (Cassazione 9280/05), ricapitoliamo la situazione attuale di questa complessa questione, oggetto ancora oggi, è bene ricordando, di richieste di chiarimenti e di interpretazione:

  1. contratti poliennali stipulati in data antecedente il 3 APRILE 2007.

Questa categoria di polizze oggi praticamente non  esiste più.

Per i rapporti ancora pendenti,  il recesso può essere esercitato annualmente, solo se sono decorsi almeno tre anni dalla loro stipula e con un preavviso di giorni sessanta rispetto alla scadenza di ogni annualità. Altrimenti, possono essere disdettati  per la loro naturale scadenza se vi è tacito rinnovo.

Non è questo  il caso che lei propone.

  1. contratti poliennali stipulati tra il 3 APRILE 2007 e il 14 AGOSTO 2009.

I contratti pluriennali  emessi dal giorno  3 aprile 2007  e fino al 14 agosto 2009 sono disdettabili annualmente con preavviso di giorni sessanta.

E’ noto che, a seguito della legge 40/2007, molte Compagnie hanno cessato di emettere polizze pluriennali per cui  che queste  possono essere sempre disdettate alla loro scadenza annuale se vi è tacito rinnovo.

Non è neppure questo  il caso che lei propone.

  1. contratti stipulati dal 15 AGOSTO 2009 in poi.

L’art 21 della legge 99/2009 – che ha disposto la modifica dell’art.1899 c.c. – ha nuovamente permesso alle Compagnie la possibilità di stipulare  polizze poliennali ma solo a determinate condizioni:

a) contratti la cui durata è inferiore o pari a cinque anni: lo sconto deve essere     esplicitato rispetto alla tariffa praticata in via ordinaria e non possono essere mai disdettati, ma occorre attendere la loro naturale scadenza, fermo restando l’obbligo di  giorni 60 di preavviso in caso di tacito rinnovo;

b) contratti di durata superiore a cinque anni, con esplicitazione dello sconto: il recesso può essere esercitato solo se sono trascorsi cinque anni, con preavviso di sessanta giorni,  con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso può essere esercitata.

In conclusione, se la nostra interpretazione della norma è esatta, la polizza in questione ricade nella casistica di cui al punto 3.b.