Di Lucio Berno

Dobbiamo tornare su questo delicato tema  anche perché, fiorirà una serie di chiarimenti e di dubbi da diverse procure.  Infatti, la Procura di Trento, con una interessantissima nota, ci fornisce dubbi e chiarimenti sulla norma in questione.

Secondo la procura di Trento, infatti, non si potrà ordinare il prelievo coattivo del sangue ad un pirata della strada e ciò per motivi di natura costituzionale.  Almeno secondo la circolare n. 5 del 29 marzo scorso (che trovate allegata) e nella quale vengono espressi dubbi e perplessità circa la riforma intervenuta in ordine all’omicidio stradale (l. n. 41/2016)

Tra le cose più gravi riscontrate nella legge citata (secondo la procura di Trento) dobbiamo rilevare ciò che attiene all’oggettivo riscontro dello stato di alterazione, sia essa alcolica o da sostanze stupefacenti, del conducente. Infatti, in caso di rifiuto (al test alcolemico o a quello teso a riscontare la presenza di droghe)  potrebbero sorgere importanti problemi di natura costituzionale.

Secondo la medesima procura, si può procedere al prelievo coattivo “di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale” e, l’elencazione fatta è tassativa. Non si parla affatto di prelievo ematico che renderebbe il test assolutamente sicuro.

Ci pare di poter concludere, seguendo le indicazioni della procura trentina, che le conseguenze interpretative possono essere solamente le seguenti:

  1. Il prelievo ematico non potrà, in alcun modo essere imposto;
  2. Se il prelievo viene richiesto al di fuori di specifiche ragioni sanitarie, in questo caso, si presuppone che venga inoltrato un avviso all’indagato circa la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Vedremo cosa ne pensano le altre procure ….

Una sola considerazione …. Ma … una legge seria e senza molti dubbi interpretativi non era forse possibile??

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