Il disagio subito dall’utente di una fornitura di energia elettrica per l’interruzione del servizio per un periodo di quasi un mese, svolgendo nel locale in questione anche la sua attività professionale, e sebbene egli avesse provveduto al regolare pagamento delle bollette, deve essere risarcito anche con applicazione del criterio di liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Cassazione civile sez. III, 22/12/2015 n. 2573