La violazione del generale dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro va considerato anche con riguardo alla omissione di misure di sicurezza c.d. innominate cioè non in riferimento a misure di sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante; e rispetto a tali misure innominate la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle misure di sicurezza, imponendosi l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge o da altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati oppure trovino riferimento in altre fonti analoghe; il caso atteneva all’infarto che aveva colpito un casellante dopo che era stato vittima di una rapina: la società non aveva dimostrato di aver fornito strumenti volti a garantire adeguata sicurezza al personale, come, ad esempio, vetri blindati e telecamere a circuito chiuso.

Cassazione civile sez. lav., 05/01/2016 n. 34