di Michele Specchiulli

Le indennità conseguite a titolo di risarcimento (anche assicurativo) di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (articolo 6, comma 2, del Tuir).

In una risoluzione dell’agenzia delle Entrate, la N. 155/E del 2002, troviamo espresso tale principio.

In tema di risarcimento danni o di indennizzi percepiti da un soggetto, è principio generale quello per cui laddove l’indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente.

Viceversa, laddove il risarcimento erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (il cd. danno emergente), ed abbia quindi la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assoggettata a tassazione. Infatti, in quest’ultimo caso assume rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi: pertanto gli indennizzi non concorreranno alla formazione del reddito delle persone fisiche per mancanza del presupposto impositivo.