Il ricorso alla scatola nera è incentivato dal Codice delle assicurazioni private (dlgs 209/2005). L’articolo 132 prevede sconti nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti. In attuazione del citato articolo 132 è stato emanato il decreto 25 gennaio 2013 che individua i meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo.

Il disegno di legge sulla concorrenza (in discussione al senato) modifica l’articolo 132 e nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 132-ter prescrive una percentuale di sconto minimo determinata dall’Ivass, anche se la determinazione vincolante dell’istituto di vigilanza assicurativo è in discussione ed è possibile una modifica della norma in itinere con esclusione del minimo inderogabile: insomma rimarrebbe lo sconto obbligatorio, ma da determinare dalle singole compagnie sulla base dei principi previsti dall’Ivass.

Stando al disegno di legge sulla concorrenza, nel testo approvato in prima lettura dalla camera, l’installazione della scatola nera può essere proposta dalla impresa di assicurazione o il dispositivo può essere preinstallato sul veicolo.

Sempre il ddl concorrenza introduce l’articolo 145-bis al Codice delle assicurazioni private, prevedendo che nel caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di scatola nera, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili, salvo che si dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo.

Deve inoltre essere garantita l’interoperabilità e la portabilità delle scatole nere nel caso di passaggio a una diversa compagnia assicurativa; si prevede in caso di violazione, da parte delle compagnie, delle norme sulla interoperabilità una sanzione amministrativa di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo.

Le imprese assicurative devono trattare i dati raccolti con le scatole nere nel rispetto della normativa sulla privacy.

In caso di manomissione della scatola nera, l’assicurato perde la riduzione del premio ed è sottoposto alle eventuali sanzioni penali.
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