di Francesco Bungaro

Online e consultabili liberamente da chiunque i dati a rilevanza fiscale, suddivisi paese per paese, delle multinazionali con fatturato globale superiore a 750 milioni di euro. Questa, in breve, la proposta della Commissione europea, presentata ieri a Bruxelles. Dopo i Panama papers è stata la stessa Commissione a caricare di aspettative questa proposta, secondo il Financial Times, riformulata nelle ultime ore nei punti in cui era più debole, ovvero con riferimento alle informazioni in paradisi fiscali extra Ue. Con una modifica alla direttiva 2013/34/Ue relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (cosiddetta «direttiva contabile»), si propone di sottoporre a pubblico scrutinio talune informazioni, sulla scorta di quanto previsto dal cosiddetto Country-by-country reporting dell’azione 13 del progetto Beps. Diverse le novità rispetto a tale altro obbligo di rendicontazione, già recepito lo scorso 8 marzo con l’accordo politico sulla modifica della direttiva sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale. In quell’ambito, infatti, è utile ricordarlo, i dati rimangono nell’esclusiva disponibilità delle amministrazioni finanziarie interessate. Cambia lo strumento giuridico utilizzato, una direttiva su aspetti contabili al posto di una direttiva fiscale. Le informazioni dovranno essere ripartite per ciascun singolo paese con riferimento alle sole imprese residenti nell’Unione europea mentre dovranno essere riportate su base aggregata per le attività extra Ue. Per le imprese extra Ue, residenti in paesi inclusi in una black list europea di prossima pubblicazione, rimane invece l’obbligo di rendicontazione paese per paese. Si dovranno rendere pubbliche, in particolare, una breve descrizione della natura delle attività, il numero dei dipendenti, l’ammontare del volume d’affari netto, l’ammontare dei profitti o delle perdite ante imposta, l’ammontare delle imposte maturate e di quelle effettivamente pagate, l’ammontare degli utili non distribuiti. L’obbligo graverà tanto sulla società capogruppo quando residente in uno stato membro, quanto su filiali (subsidiary) di medie e grandi dimensioni e succursali (branch) delle multinazionali quando la società capogruppo è residente in un paese terzo, extra Ue (obbligo secondario). In questi due ultimi casi l’obbligo è commisurato alla dimensione del soggetto operante sul territorio Ue, prevedendosi forme di esclusione dello stesso per soggetti di piccole dimensioni. L’obbligo secondario di rendicontazione è tuttavia escluso qualora l’impresa capogruppo extra Ue renda comunque disponibili, sul proprio sito internet, i dati in parola. Le imprese del settore bancario e d’investimento sono esonerate dall’obbligo nella misura in cui già sottoposte ad altri omologhi obblighi di rendicontazione paese per paese, in particolare quelli previsti dall’art. 89 della Capital requirement directive, direttiva 2013/36/Ue. Con riferimento all’enforcement delle nuove disposizioni è prevista una forma di responsabilità solidale con riferimento ai nuovi obblighi gravante sugli organi direttivi, amministrativi e di supervisione dei soggetti tenuti alla comunicazione, responsabilità che viene attenuata nei casi in cui siano le filiali o succursali europee a dover adempiere all’obbligo. Le sanzioni previste dalla direttiva contabile dovranno essere applicate anche con riferimento a tale nuovo obbligo.

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