di Beatrice Migliorini

Enti di previdenza al setaccio della Covip. Entro il 29 aprile, infatti, le Casse dovranno inviare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione tutti i dati e le informazioni relative all’anno 2015. Particolare attenzione, inoltre, sarà riservata alla gestione degli strumenti finanziari derivati. Attraverso una circolare ad hoc datata 21 marzo, infatti, la Covip ha fatto sapere che ciascun ente di previdenza dovrà predisporre l’invio sia dei dati relativi la composizione delle attività detenute con la relativa redditività, sia l’invio delle «altre informazioni concernenti principalmente la politica di investimento e i relativi criteri di attuazione, il processo di impiego delle risorse disponibili e il sistema di controllo della gestione finanziaria, il tutto attraverso degli appositi schemi di segnalazione. Un’attività quella a cui saranno tenute ad adempiere le Casse che si ripete anno per anno e che, col tempo, la Covip ha reso sempre più dettagliata. Ecco, quindi, che all’appello non poteva mancare un vero e proprio esame ai raggi x degli strumenti derivati che sono stati anche al centro di un confronto incrociato a più riprese tra ministero dell’economia e delle finanze, enti di previdenza e Consiglio di stato (si veda ItaliaOggi dell’11 novembre 2015 e del primo marzo 2016), al termine del quale il Mef ha fissato il limite di investimento nella misura del 5%. Con la condizione, però, che i derivati potranno essere stipulati solo per finalità di riduzione del rischio e a patto che il loro utilizzo sia adeguatamente motivato dagli enti in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali e alla politica di investimento adottata .

L’invio alla Covip. Posizioni in essere, ripartizione delle stesse per tipologia di contratto, per quotazione e per finalità oltre all’esposizione in valute diverse dall’euro. Questo l’elenco delle informazioni che le Casse saranno tenute a inviare alla Commissione di vigilanza sul fronte derivati. Nel dettaglio, per quanto riguarda le posizioni in essere, gli enti saranno tenuti a comunicare sia le posizioni creditorie, costituite dagli strumenti finanziari derivati che comportano l’obbligo o il diritto di acquistare titoli, tassi, indici e valute, sia le posizioni debitorie. Queste, costituite invece da strumenti finanziari derivati che comportano l’obbligo o il diritto di vendere titoli, tassi, indici e valute. Per quanto riguarda, invece, le ripartizione delle posizioni in essere, gli enti saranno tenuti a specificare le diverse tipologie di contratto, la quota parte riferibile ai contratti quotati e quella riferibile ai contratti non quotati, la quota parte riferibile ai contratti aventi finalità di copertura delle attività detenute e, infine, quella riferibile ai contratti aventi finalità diversa. La Covip ha, infine, precisato che dovrà essere dato conto sia della gestione diretta degli strumenti, sia di quella indiretta, «ossia quella realizzata mediante intermediari specializzati in forza di un apposito mandato o Oicr/comparti di Oicr dedicati all’ente (vale a dire quelli di cui quest’ultimo è sostanzialmente l’unico quotista o azionista) a esclusione dei fondi immobiliari».
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