di Carla De Lellis

Retroattiva la norma che garantisce l’indennizzo a chi s’infortuna in bicicletta. A stabilirlo è la Corte di cassazione nella sentenza n. 7313/2016 depositata ieri. L’uso del velocipede, infatti, è dichiarato «sempre necessitato» dalla legge 221/2015, il cosiddetto collegato ambientale alla legge di stabilità 2016, che ha parzialmente modificato il T.u. dell’Inail (dpr n. 1124/1965). Il principio giurisprudenziale, in realtà, è già stato acquisito dall’istituto assicuratore, con la circolare n. 14/2016 (si veda ItaliaOggi del 30 marzo scorso). Infatti, nell’illustrare le novità, la circolare ha precisato che la nuova norma si applica anche agli eventi ancora in corso di decisione. Per il resto, l’Inail ha ricordato come già dal 2011, «alla luce della sempre maggiore attenzione a livello ambientale e sociale orientata a favore di una mobilità sostenibile che annovera tra le sue forme l’uso della bicicletta», l’istituto ha riconosciuto l’indennizzo per l’infortunio del lavoratore che si reca in bici a lavorare. Questo, però, solo se l’evento lesivo si verificava su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e non invece su strada aperta al traffico di veicoli a motore. Dopo il collegato ambientale, però, l’infortunio con il velocipede è indennizzato indipendentemente dal tratto stradale in cui l’evento si verifica: «l’uso della bicicletta, infatti», ha precisa infine l’Inail, «grazie all’art. 5 della legge 221/2015, è equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi»
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