Chance a tutti gli enti. Ampliate le forme di collaborazione
di Matteo Barbero

Il nuovo codice dei contratti allarga il perimetro del baratto amministrativo, ma non ne chiarisce ancora bene i confini.

L’art. 190 del dlgs. 50/2016 riformula la disciplina dell’istituto introdotto dall’art. 24 del dl 133/2014 (cosiddetto decreto «sblocca Italia»), senza tuttavia sciogliere molti dei nodi emersi nella sua applicazione pratica.

In primo luogo, il baratto viene esteso, dal punto di vista soggettivo, a tutti gli «enti territoriali», mentre fino ad oggi è stato limitato ai soli comuni.

Sul piano oggettivo, la nuova norma parla di «contratti di partenariato sociale», da stipularsi «sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione a un preciso ambito territoriale», che «possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati».

Anche da questo punto di vista, tale formulazione pare più ampia e puntuale di quella dell’art. 24, che menziona, oltre alla pulizia, alla manutenzione e all’abbellimento di aree verdi, piazze o strade», interventi di generica «valorizzazione» territoriale.

Come contropartita, gli enti territoriali individuano «riduzioni o esenzioni di tributi», che (analogamente a quanto già previsto) devono essere «corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione», ovvero «comunque utili alla comunità di riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa».

È confermata anche la necessità di una delibera che definisca «i criteri e le condizioni», ma nuovamente non viene precisato se sia necessario un intervento dell’organo consiliare (come di recente affermato dalla Corte dei conti Emilia Romagna).

Inoltre, non si è chiarito se in sede di affidamento, sia comunque necessario rispettare le regole dell’evidenza pubblica, né se il baratto possa riguardare o meno anche debiti tributari pregressi.

Da segnalare, nello stesso filone, anche l’art. 189 del dlgs 50, rubricato «Interventi di sussidiarietà orizzontale». Esso consente di dare in gestione ad un «consorzio di comprensorio» costituito dai cittadini residenti, per quanto concerne la manutenzione e con diritto di prelazione, le aree riservate al verde pubblico urbano e degli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, ceduti al comune (con esclusione di quelli ad uso scolastico e sportivo).

È inoltre possibile la formulazione all’ente competente, da parte di gruppi di cittadini organizzati, di proposte operative di pronta realizzabilità per la realizzazione di opere di interesse locale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle prescrizioni in materia di Codice dei beni culturali e senza oneri per l’ente medesimo. La proposta è vagliata dall’ente, che può respingere (vale il silenzio rifiuto entro due mesi dalla presentazione) o approvare gli interventi, regolando le fasi essenziali del procedimento e i tempi di esecuzione.
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