Il conduttore ha la custodia dell’appartamento concesso in locazione e, per questo, risponde dei danni procurati a terzi, compreso il locatore, qualora venga a subire danni nella propria persona o in altri beni diversi dall’immobile locato. Il conduttore si libera da tale responsabilità soltanto dimostrando che il fatto è dovuto a forza maggiore o a un comportamento dello stesso danneggiato. Se un’unità immobiliare è concessa in locazione, il proprietario, conservando la disponibilità giuridica, e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in essa conglobati, è responsabile in via esclusiva dei danni arrecati a terzi da dette strutture e impianti (salvo eventuale rivalsa contro il conduttore che abbia omesso di avvertirlo del pericolo). Tali sono le murature, i cornicioni, i tetti e tutti quegli impianti idrici, sanitari per raggiungere i quali occorre intervenire sulle opere murarie che non possono essere manomesse dal conduttore, tenuto a restituire a fine locazione lo stabile così come lo ha ricevuto. Se è pur vero che il proprietario di un immobile locato non è esentato da responsabilità per danno cagionato a terzi derivato dal proprio immobile, ciò non significa che la stessa sia estesa a qualsiasi danno. Infatti, riguardo alle parti e agli accessori del bene locato, rispetto alle quali la diretta disponibilità viene acquistata dal conduttore, rimane in capo a quest’ultimo la facoltà e l’obbligo di intervenire, onde evitare il pregiudizio a terzi. In caso di danni, qualora venga accertato che provengano da omessa manutenzione ordinaria o dal mancato tempestivo intervento del conduttore, le responsabilità risarcitorie gravano unicamente su quest’ultimo.