Una sola tipologia di assicurazione agricola per il 2015, la cui quantificazione del danno sia pari alla differenza tra resa effettiva e resa assicurata. In fase di raccolta per poter quantificare il danno bisogna considerare i vari eventi che si sono verificati e il loro impatto sulla resa finale. Tenendo conto anche dell’eventuale compromissione della qualità. Queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare delle politiche agricole sul piano assicurativo 2015 del 2 aprile 2015 n. 7336 (si veda Italia Oggi del 17 marzo 2015). Inoltre i tecnici delle politiche agricole sottolineano che non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indenizzabili dei capi abbattuti da altri provvedimenti normativi. Vi è da considerare che la spesa assicurativa per l’anno 2015 per i rischi di abbattimento forzoso e mancato reddito sarà a carico del programma nazionale di sviluppo rurale. Quest’ultimo infatti stabilisce che gli indennizzi versati dall’assicuratore non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite subite dall’agricoltore. Tutto ciò conferma che nel caso di abbattimento forzoso quando il valore dell’animale è risarcito anche da altra forma di finanziamento per evitare l’eventuale sovracompensazione non è consentito intervenire con l’agevolazione della polizza. Il piano assicurativo agricolo nazionale 2015 definisce le produzioni, le tempistiche e le modalità alle quali attenersi per usufruire dei contributi pubblici per i costi sostenuti per la copertura dei rischi. I contributi a parziale ristoro dei costi assicurativi saranno pari al 65% della spesa ammessa e il governo erogherà ben 290 milioni di euro fino al 2020.

Il contributo pubblico a vantaggio delle imprese agricole a parziale ristoro del costo assicurativo è pari al 65% della spesa ammessa. Le scadenze per sottoscrivere le polizze assicurative sono le seguenti: per le colture a ciclo autunno-primaverile e per le colture permanenti entro il 20 aprile, per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio, per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio e per le colture a ciclo autunno-invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre. Nel contratto assicurativo dovrà essere, tra l’altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l’importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili. I beneficiari per le polizze individuali o gli organismi associativi per le polizze collettive trasmettono al sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio quali avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze.

Marco Ottaviano