Pagine a cura di Daniele Cirioli 

 

Assicurazione Inail ad hoc per i fruitori di ammortizzatori sociali che svolgono volontariato a favore delle proprie comunità. La gestione spetta ai soggetti promotori (associazioni, coop ecc.), ma il costo (il premio assicurativo) è a carico dello Stato. Per attivare la nuova tutela va fatta richiesta all’Inail, in via telematica, almeno dieci giorni prima l’inizio delle prestazioni di volontariato.

 

La nuova tutela. La nuova tutela è stata introdotta dal dl n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) che ha anche istituito, in via sperimentale per il biennio 2014/2015, uno specifico fondo al fine di reintegrare l’Inail dell’onere per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie dei soggetti beneficiari di ammortizzatori, coinvolti in attività di volontariato a favore di comuni o di enti locali. A causa della specificità della natura volontaria dell’attività, l’Inail ha ritenuto opportuno istituire un premio speciale unitario (ex art. 42 del T.u. Inail) per fissare il «prezzo» dell’assicurazione, in misura di 258 euro annui (a carico del predetto Fondo).

 

Il premio. Il premio speciale unitario, spiega ancora, l’Inail è frazionabile in base alle effettive giornate di attività lavorativa di volontariato prestate. Per il 2015 l’importo è pari a euro 258 annuali e a euro 0,86 per giornata lavorativa effettivamente prestata. Nulla è dovuto dalle organizzazioni e dagli enti locali, poiché l’onere (il costo) è a carico dello stato che ha stanziato a tale scopo le risorse necessarie nell’apposito Fondo.

 

I soggetti promotori. Ad attivare la copertura assicurativa e a tutti gli adempimenti collegati devono provvedere i soggetti promotori dei progetti di volontariato e di utilità sociale. Tali sono, in particolare, le organizzazioni del c.d. «terzo settore», ossia le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (legge 266/1991) e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (legge 383/2000).

 

La denuncia d’inizio attività. Il soggetto beneficiario di una delle prestazioni di sostegno al reddito previste, che intende offrire la propria attività di volontariato e che abbia individuato un progetto d’interesse deve mettersi in contatto con il soggetto promotore dello stesso, per manifestare la propria disponibilità e dichiarare il possesso di una delle misure di sostegno al reddito. Acquisita la disponibilità del soggetto e verificato il possesso dei requisiti, il soggetto promotore richiede all’Inail l’attivazione della copertura assicurativa. La richiesta va inoltrata esclusivamente per via telematica almeno dieci giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte del volontario.

Per richiedere l’attivazione della copertura assicurativa, in particolare, i soggetti promotori già titolari di posizioni assicurative territoriali (Pat) per l’assicurazione contro gli infortuni dei propri dipendenti, devono accedere ai servizi online in www.inail.it tramite il codice ditta e la password e selezionare dal menù principale «Denuncia di variazione».

Nel caso di soggetto promotore non titolare di un codice ditta, l’intermediario o il centro servizio deve selezionare dal menù principale «Denuncia di iscrizione» e compilare i Quadri A e A1 – Dati anagrafici con i dati identificativi del soggetto promotore che chiede l’attivazione della copertura assicurativa e il relativo indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec). I dati da indicare sulla denuncia sono esposti in tabella.

In presenza dei requisiti previsti dal decreto ministeriale e verificata la capienza del Fondo per il 2015, l’Inail comunica tramite Pec al soggetto promotore e al comune/ente locale l’attivazione della copertura assicurativa per i volontari e per il numero di giornate indicati nella richiesta.

A tale fine, il servizio telematico effettua il calcolo degli oneri assicurativi, tenendo conto delle disponibilità del Fondo, che sono quindi aggiornate a seguito di ogni richiesta e indicate nell’apposito «contatore» presente sul sito web www.inail.it. Attenzione; la copertura assicurativa, pur in presenza dell’avvenuta comunicazione nei termini dell’inizio delle attività, opera però esclusivamente dalla data in cui l’Inail ne comunica l’attivazione.

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