In materia di incidenti da circolazione stradale, l’accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere l’esistenza della causalità tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa: ciò perché, per poter affermare la responsabilità, occorre non solo la causalità materiale tra la condotta e l’evento dannoso, ma anche la c.d. causalità della colpa ossia la dimostrazione dei nesso in concreto tra la condotta violatrice e l’evento.
In questa prospettiva correttamente è stato ritenuto che la norma cautelare contestata all’imputata, dell’aver parcheggiato l’autovettura in sosta irregolare, in violazione dell’art. 158 del codice della strada, non aveva avuto effetto nella verificazione dell’occorso, provocato esclusivamente dalla pericolosa condotta di guida del conducente dell’autovettura che, pur avendo avuto la possibilità di avvistare per tempo il motociclista aveva impegnato l’incrocio anziché fermarsi.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 23 gennaio 2015 n. 3282