Una volta esattamente ritenuto che il concetto di danno non patrimoniale, a cui testualmente fa riferimento l’art. 2059 c.c., non si identifichi con la formula tradizionale riduttiva di danno morale subiettivo (sofferenza o patema d’animo), limitazione estranea alla lettera della norma, ed una volta ritenuto che la lettura costituzionalmente orientata della norma comporti che, per il principio della gerarchia delle fonti, il legislatore ordinario non possa limitare, ai soli casi previsti dalla normativa ordinaria, il risarcimento della lesione dei valori della persona umana ritenuti inviolabili dalla Costituzione, ne consegue che non vi è più la necessità di allocare la tutela del danno biologico nell’art. 2043 c.c., attraverso la costruzione dell’ipotesi del “danno-evento” o del tertium genus di danno rispetto al danno patrimoniale e al danno morale subiettivo.

Nella struttura della responsabilità aquiliana il danno sia esso patrimoniale che non patrimoniale non si identifica con l’evento illecito (che rimane pur sempre una componente dell’elemento materiale e, in buona sostanza, del fatto illecito) ma è una conseguenza dello stesso, cioè un pregiudizio (o, se si vuole, una perdita intesa in senso ampio, cioè come elemento negativo rispetto alla situazione preesistente patrimoniale o non patrimoniale) subito dal danneggiato, alla cui riparazione, in caso di danno non patrimoniale non si può provvedere che con criterio equitativo, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Deve osservarsi che all’epoca della decisione le tabelle vigenti presso il Tribunale di Bologna avevano adeguato la liquidazione del danno biologico permanente alla concezione pluridimensionale della più recente giurisprudenza comprensiva anche delle perdite esistenziali e relazionali differenziando la liquidazione delle micropermanenti fino al 9%, per le quali sono adottate le tabelle di cui all’art. 139 Codice Assicurazioni Private, dalla liquidazione delle permanenti dal 10%, per le quali sono adottate le tabelle del Tribunale di Milano, con la previsione che per l’eventuale personalizzazione si terrà conto delle particolari concrete circostanze soggettive allegate e provate.

Le tabelle di in uso all’epoca della decisione presso il Tribunale di Milano, a cui si rifanno le tabelle bolognesi, erano state redatte già tenendo conto dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di danno non patrimoniale.

Cassazione civile sez. III, 13/01/2015 n. 284