Pagina a cura di Cinzia De Stefanis 

 

Cappello dello stato a garanzia dei prestiti delle assicurazioni e organismi di investimento collettivo del risparmio. Al fine di favorire l’accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del fondo dello stato (fondo Pmi) può essere concessa anche in favore di imprese di assicurazione nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Inoltre è prevista una semplificazione dell’iter normativo che destina risorse aggiuntive al fondo Pmi con priorità per il Sud; il via libera alla garanzia su operazioni già deliberate diverse dalla garanzia diretta; il privilegio legale molto forte a favore del fondo nelle procedure di recupero dei crediti garantiti verso imprese insolventi. Queste le più importanti novità in materia di fondo Pmi contenute nell’articolo 8 bis e seguenti decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, il cosiddetto investment compact, convertito nella legge 24 marzo 2015 n. 133 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015 n.70).

 

Il funzionamento della garanzia pubblica. Il fondo di garanzia sostiene lo sviluppo delle imprese concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche o dalle assicurazioni e fondi di investimento chiuso. L’impresa che ha necessità di un finanziamento finalizzato all’attività può richiedere alla banca o all’assicurazione di garantire l’operazione mediante la garanzia pubblica. Con l’intervento del fondo il finanziamento, in relazione alla quota garantita, è a rischio zero per la banca o dell’assicurazione che, in caso di insolvenza dell’impresa viene risarcita dal fondo centrale di garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo stato. In alternativa, l’impresa può attivare la cosiddetta «controgaranzia» rivolgendosi a un confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno a inviare la domanda di controgaranzia al fondo. In sostanza è il confidi a garantire il finanziamento concesso dall’istituto di credito o dall’assicurazione e a garantirsi a sua volta grazie all’intervento del fondo. Rivolgendosi al fondo di garanzia l’impresa quindi non ottiene un contributo in denaro o l’erogazione diretta di un finanziamento agevolato, ma ha la concreta possibilità di ottenere attraverso banche, società di leasing o confidi, un vantaggio che si può concretizzare in condizioni economiche migliori riguardo tassi e commissioni o nell’erogazione di maggior credito. Il fondo di garanzia, comunque, non interviene direttamente nel rapporto banca/impresa/professionista e quindi tassi di interesse, condizioni di rimborso, eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal fondo, sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra banche e imprese e professionisti. La normativa relativa all’intervento del fondo non detta, infatti, alcuna indicazione in proposito sebbene l’intervento del fondo, abbattendo il rischio della banca, consente l’applicazione di condizioni di maggior favore.

Assicurazioni. Le piccole e medie imprese italiane possono finalmente rivolgersi non solo alle banche per ottenere prestiti per la propria attività, ma anche alle assicurazioni. Le assicurazioni diventeranno un canale di finanziamento delle imprese, ma non potranno però concedere finanziamenti alle microimprese e alle persone fisiche. È con il provvedimento Ivass datato 21 ottobre 2014 n. 22 attuativo dell’articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modifiche nella legge 116 dell’11 agosto scorso n. 116 (cd competitività) che è stata ampliata le possibilità di investimento delle imprese assicurative a copertura delle riserve tecniche includendovi il finanziamento diretto agli operatori, fermo restando l’obiettivo di tutelare la stabilità delle imprese e assicurare una loro sana e prudente.

 

Disciplina specifica dall’Ivass. In considerazione della specifica natura delle imprese assicurative e del carattere di novità che l’attività di finanziamento diretto agli operatori comporta per esse, l’Ivass, su cui ricade il compito di autorizzare gli investimenti, ha previsto una disciplina precisa per la loro concessione. È necessario, infatti, che le imprese di assicurazione redigano un piano di attività che contenga almeno i seguenti elementi:

– la descrizione delle modalità in cui i finanziamenti diretti contribuiscono alla determinazione della politica strategica degli investimenti, nel rispetto dei principi generali in materia di investimenti;

– le modalità di attuazione dell’attività di finanziamento, se in via diretta o con l’ausilio, nella fase di selezione, di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Qualora l’impresa si avvalga dell’ausilio di una banca o di un intermediario finanziario, il piano specifica il livello e la qualità dell’ausilio, in particolare in termini di livello e permanenza temporale dell’interesse economico mantenuto nell’operazione dalla banca o dall’intermediario;

– la struttura organizzativa e gestionale realizzata all’interno dell’impresa di assicurazione per l’avvio e il monitoraggio nel tempo dell’attività di finanziamento e delle relative esposizioni, ivi inclusa la struttura informativa a supporto della gestione dei dati e informazioni sull’attività. Sono incluse le modalità organizzative adottate per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi con i prenditori dei fondi e con la banca o l’intermediario finanziario del cui ausilio l’impresa si avvalga nonché le modalità organizzative interne previste per l’approvazione di singoli finanziamenti di importo significativo;

– i criteri per la selezione di coloro che richiedono i finanziamenti diretti, per la concessione e gestione dei finanziamenti diretti nonché le modalità e la periodicità della revisione di tali criteri alla luce dell’andamento dell’attività.

 

Invio del piano all’Ivass. Il piano di attività per la concessione dei fondi alle Pmi è inviato all’Ivass prima della approvazione definitiva. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro 90 giorni, l’Ivass attua una valutazione sulla coerenza del piano con:

– la strategia di investimenti dell’impresa, con le caratteristiche degli impegni a fronte dei quali l’investimento in finanziamenti è attuato;

– con il livello di patrimonializzazione dell’impresa di assicurazione, con particolare riferimento al livello di copertura del margine di solvibilità e alle misurazioni di assorbimento di capitale per i finanziamenti diretti oggetto di valutazione da attuare nel quadro del futuro regime di vigilanza definito dalla direttiva 2009/138;

– con il sistema di gestione dei rischi in essere presso l’impresa, tenendo conto dell’attività di preparazione da questa posta in essere per l’entrata in vigore di Solvency II.

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