di Giuseppe Mantica 

 

La colpa grave di un docente va valutata in concreto e non avulsa dalla realtà dei fatti, soprattutto in caso di incidenti accaduti tra alunni: sulla base di queste considerazioni la Corte dei Conti della Lombardia ha rigettato le pretese risarcitorie della procura contabile su di un insegnante. La sentenza è stata assunta il 25.2.2015 e pubblicata il 19 marzo successivo con il n. 41/2015. Di particolare pregio è un complementare aspetto della decisione in commento, laddove si rimarca l’autonomia del giudizio contabile da quello ordinario, potendosi quindi verificare che sulla base delle stesse risultanze istruttorie gli esiti possano divergere.

Alla fine delle lezioni, gli alunni di una scuola elementare, dirigendosi verso l’uscita, scendevano le scale; in tale situazione una ragazza, mai prima segnalata per indisciplina, spingeva improvvisamente un compagno che, cadendo, restava vittima della frattura di denti con postumi. L’insegnante precedeva gli alunni nella discesa delle scale. Il giudizio civile promosso dai genitori dell’alunno si chiudeva con l’addebito al ministero e la condanna al risarcimento del danno (per la responsabilità dei maestri e precettori stabilita dal codice civile, art. 2048, secondo comma) consistente in oltre trentamila euro.

La Corte ha subito posto in rilievo la considerazione che l’evento era palesemente non prevedibile: e comunque in siffatte circostanze, lo spinta non era certo reprimibile dal docente.

Costituisce fatto socialmente notorio che uno spintone tra ragazzi, soprattutto in una classe in fase di uscita da scuola, è un evento molto difficilmente evitabile: difatti le pur accurate direttive date da insegnanti e dirigenti scolastici sulle modalità comportamentali in una qualsiasi scuola non vengono sempre puntualmente osservate, anche dagli alunni più tranquilli e obbedienti. Con pregevole equilibrio il giudice contabile annota che: «trattasi di una fisiologica riluttanza ad osservare le regole nei minori, ben nota a chiunque abbia avuto un normale percorso scolastico».

La dinamica dei fatti (alunni in fila per le scale per l’uscita in presenza dell’insegnante) rende platealmente evidente che anche il miglior maestro che avesse fissato direttive persino «minatorie» sulle modalità di uscita, che fosse stato con lo sguardo proteso verso gli alunni e che fosse stato in cima alle scale o a valle, non avrebbe potuto evitare, quand’anche lo avesse previsto, lo specifico sinistro.

Difatti, né un urlo di monito e di richiamo, né un «guizzo fisico» del maestro (anche a volerlo ritenere cinematograficamente possibile) avrebbero potuto impedire il fulmineo contatto fisico tra i due allievi, non essendoci prova alcuna di un preliminare attrito o diverbio tra i due alunni, che l’insegnante avrebbe potuto stroncare evitandone sviluppi fisici dannosi. Si è trattato, con assoluta verosimiglianza, di un’impulsiva e rapidissima spinta dal tragico epilogo, non impedibile nel modo più assoluto da nessun insegnante, seppur di elevata attenzione.

Nel fondamentale criterio di autonomia tra giudizio civile e giudizio di responsabilità amministrativa, i magistrati della Corte dei conti hanno rilevato che non può operarsi un acritico recepimento delle statuizioni assunte sulla scorta dell’art. 2048 cc, perché, in sede giuscontabile, tale norma non trova applicazione, e viceversa va comprovata dalla procura attrice la colpa grave della parte convenuta, come prevede l’art.574 del d.lgs. 16.4.1994 n.297.

©Riproduzione riservata