di Carla De Lellis 

 

Il direttore di stabilimento di una società risponde dell’infortunio occorso al dipendente. Egli, infatti, «è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni». Il direttore generale, invece, risponde dell’infortunio solo se, avendo delega in materia infortunistica, sia provato che egli avesse adeguata consapevolezza delle carenti misure di sicurezza. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza n. 13858/2015.

Infortunio e responsabilità. La vicenda riguarda l’infortunio di un dipendente di una grossa azienda, per il quale sono stati chiamati a risponderne il direttore generale con delega in materia di sicurezza del lavoro e direttore dello stabilimento. Secondo il Tribunale e la Corte di appello i due dirigenti aziendali risulterebbero entrambi responsabili di colpa generica e specifica, quest’ultima relativamente all’inosservanza degli artt. 71 e 87, comma 2, lett. c), del dlgs n. 81/2008 (T.u. infortuni) e, in particolare, per non avere addestrato adeguatamente gli operai all’uso della macchina che ha procurato l’infortunio. Entrambi i giudici, inoltre, hanno rilevato che l’effettuazione di fasi di lavoro con improprie modalità costituiva prassi costante in uso in azienda da vari anni e che tale prassi era da tutti tollerata, anche da dirigenti e preposti.

Il «capo» non ha sempre torto. Per i giudici di Cassazione, le posizioni dei due dirigenti non sono identiche e danno vita ad una gradazione delle responsabilità. Il direttore dello stabilimento, spiega la sentenza, «è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti». Infatti, aggiunge la sentenza, non si può negare che «il compito del direttore dello stabilimento, non si esaurisce nella predisposizione di adeguati mezzi di prevenzione e protocolli operativi, essendo lo stesso tenuto ad accertare che le disposizioni impartite vengano nei fatti eseguite e a intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti, attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o modalità d’uso da parte dei dipendenti o il mancato impiego degli strumenti prevenzionali messi a disposizione». Diversa è la posizione del direttore generale per la Cassazione, perché se c’è carenza organizzativa non può individuarsi il soggetto responsabile, automaticamente, in colui che occupa la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento, in concreto, dell’effettiva situazione in cui lo stesso ha dovuto operare. Nelle imprese di grandi dimensioni, di conseguenza, non è possibile attribuire tout court all’organo di vertice la responsabilità per l’inosservanza delle norme di sicurezza, «occorrendo sempre apprezzare non solo l’apparato organizzativo che si è costituito, sì da poter risalire, all’interno di questo, al responsabile di settore ma anche se il direttore generale con delega in materia infortunistica sia stato messo in condizioni di intervenire, in quanto portato a conoscenza della prassi lavorativa vigente nell’azienda pericolosa per la salute dei lavoratori».

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