di Daniele Cirioli 

 

Cala il bonus/malus. Si applica da quest’anno, infatti, la revisione degli scaglioni e delle aliquote di sconto fatta dall’Inail nella determina n. 286/2014, con riduzione delle misure da 7-30% a 5-28% e in un primo momento rinviata al prossimo anno. A rimetterci sono soprattutto le pmi con un numero di lavoratori tra 51 e 100, alle quali lo sconto è ridotto di 8 punti percentuali. Per il riconoscimento dell’incentivo, che sarà fruibile in sede di autoliquidazione 2015/2016 (16 febbraio 2016), resta valida la vecchia disciplina. A stabilirlo è l’Inail nella circolare n. 51 di ieri dopo la pubblicazione del dm 3 marzo 2015 che approva le modifiche. Alle imprese che, intanto, avessero già ricevuto l’accoglimento dell’istanza di sconto in base alle vecchie misure, l’Inail invierà per Pec la rettifica.

La rimodulazione. Con determina n. 286/2014 (su ItaliaOggi del 10 ottobre 2014), l’Inail ha chiesto al ministero di modificare le misure dello sconto e alcuni dei requisiti per il riconoscimento dal 1° gennaio 2015. La modifica più rilevante è quella relativa alle misure, al fine di favorire le piccole aziende (si veda tabella). Quanto ai requisiti, invece, l’Inail prevedeva di togliere dall’art. 24 l’elenco dei criteri di valutazione, nonché di precisare che il riconoscimento dell’incentivo è subordinato all’attuazione, da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni delle norme vigenti; di modificare la scadenza di presentazione dell’istanza al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta; di modificare il canale di trasmissione del provvedimento di accoglimento o rigetto dell’istanza di riconoscimento dell’incentivo, scegliendo il canale Pec (posta elettronica certificata) e non più la raccomanda postale a/r, entro 120 giorni dalla data della domanda.

Revisione a metà. Tutte queste novità sarebbero dovute entrare in vigore da quest’anno. Tuttavia il ritardo della pubblicazione del decreto di approvazione, avvenuta soltanto lo scorso 22 aprile sul sito del ministero del lavoro (sezione pubblicità legale), aveva spinto l’Inail a stoppare l’operazione di revisione (data per certa in sede di autoliquidazione) e a stabilire l’applicazione delle vecchie percentuali di riduzione ancora per l’anno 2015 (nota prot. n. 2059/2015, si veda ItaliaOggi del 24 marzo). Con la circolare n. 51, invece, l’Inail annuncia nuovamente di rimettere in moto l’operazione di revisione. Spiega, infatti, che per il riconoscimento della riduzione rimane in vita la vecchia disciplina sui requisiti, rinviando alla circolare n. 17/2011 (si veda ItaliaOggi del 26 febbraio 2011). E che, invece, le nuove percentuali dell’oscillazione si applicano per la definizione delle istanze presentate per l’anno in corso (2015) e che la riduzione riconosciuta opererà in sede di regolazione del premio dovuto per il 2015, ossia in sede di autoliquidazione 2015/2016. Infine, l’Inail informa che provvederà a inviare, tramite Pec, un provvedimento di rettifica con le nuove percentuali di riduzione alle aziende eventualmente già destinatarie di un provvedimento di accoglimento con le vecchie aliquote di riduzione.

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