Nonostante le nuove regole che da gennaio hanno aumentato l’aliquota sui rendimenti dall’11,5 al 20%, i vantaggi di aderire ai fondi sono ancora molti

di Carlo Giuro

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare con cui interpreta le misure fiscali dei fondi pensione contenute nella legge di Stabilità 2015 che ha aumentato al 20%, rispetto al precedente 11% la misura dell’imposta sostitutiva da applicare sul risultato di gestione maturato dalle forme di previdenza complementare (va ricordato che prima di tale intervento già il decreto Irpef aveva elevato per il solo 2014 dall’11 all’11,5% l’aliquota). Vi sono poi misure riguardanti la modalità di determinazione della base imponibile per assicurare che i redditi dei titoli del debito pubblico italiani e di Paesi collaborativi in portafoglio siano sottoposti a imposizione con il 12,5%, in linea con l’aliquota prevista per l’investimento diretto in queste obbligazioni. Infine, in deroga allo Statuto del contribuente, si prevede che la nuova misura si applichi dal 2014 con modalità di determinazione della base imponibile che assicurino l’imposizione nella previgente misura dell’11,5% relativamente al risultato riferibile alle erogazioni effettuate nel 2014. Si specifica inoltre che il nuovo regime di tassazione va applicato anche per i fondi del pubblico impiego. Per quel che riguarda la base imponibile, l’Agenzia delle Entrate ne riepiloga poi le modalità di determinazione. Si evidenzia che sono soggetti al 12,5% gli interessi dei project bond. Va in ogni modo sottolineato che nonostante l’incremento della tassazione dei rendimenti la previdenza complementare rimane la forma di risparmio più agevolata dal punto di vista fiscale considerando la deducibilità dei contributi fino a 5.164,57 euro annui e che il 20% è comunque più vantaggioso rispetto al 26% con cui sono tassate le rendite. Senza dimenticare l’imposta sostitutiva del 15% sulle prestazioni finali (con un minimo del 9%), l’esenzione da imposta di bollo, Tobin Tax e dall’obbligo di dichiarazione ai fini Isee. Da sottolineare però che la fiscalità di vantaggio non è il solo motivo per cui sottoscrivere una forma previdenziale, è comunque un propellente utile a ottenere un’integrazione pensionistica più consistente. (riproduzione riservata)