Pagina a cura di Giuseppe Bordolli e Gianfranco Di Rago 

 

In caso di danni a terzi derivanti dalla cattiva manutenzione dello scaldabagno e dalla contemporanea assenza di dispositivi di sicurezza dell’impianto elettrico sono responsabili tanto il proprietario quanto il conduttore dell’appartamento concesso in locazione. Lo ha chiarito la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 7699 depositata il 16 aprile 2015.

Il caso concreto. Nella specie, la moglie di un operaio deceduto perché folgorato da una scarica elettrica durante l’effettuazione di lavori idraulici in un’unità immobiliare concessa in locazione aveva agito in giudizio contro il proprietario e il conduttore di quest’ultima per accertare la responsabilità in ordine ai danni da liquidarsi in favore suo e del figlio minorenne. La donna riteneva, infatti, che la morte del marito fosse stata causata dalla mancanza delle condizioni di sicurezza dell’impianto elettrico dell’appartamento. Il tribunale, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno, aveva ritenuto la responsabilità solidale sia del proprietario-locatore sia del conduttore. Nella specie era risultato che il decesso era avvenuto a causa di una scarica elettrica provocata da un difetto della resistenza dello scaldabagno sul quale l’operaio stava intervenendo, scarica non neutralizzata (come sarebbe dovuto avvenire) da dispositivi di sicurezza (messa a terra o salvavita), dei quali l’impianto elettrico dell’appartamento era sprovvisto. La sentenza era stata confermata anche in appello e, per questo motivo, le parti condannate avevano presentato ricorso in Cassazione.

La decisione della Suprema corte. La Cassazione, confermando la sentenza impugnata, ha evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente accertato che il fatto dannoso si era prodotto sia a causa del difettoso funzionamento dello scaldabagno sia per il concomitante mancato innesco dei dispositivi di sicurezza dell’impianto elettrico (del tutto mancanti) e che per tale motivo avevano ritenuto la responsabilità concorrente del proprietario e del conduttore dell’appartamento, condannandoli in solido al risarcimento del pregiudizio subito dagli eredi dell’operaio deceduto. Il conduttore, infatti, era stato ritenuto responsabile, in qualità di custode del bene, per non avere mantenuto in perfette condizioni di sicurezza lo scaldabagno dal quale si era originata la scarica elettrica. La responsabilità del proprietario, invece, discendeva dal suo obbligo di custodia dell’impianto elettrico (conglobato nella struttura muraria), privo di dispositivi di sicurezza.