di Benedetta Pacelli 

 

Colpa medica depenalizzata. Dopo avere eliminato, con la legge Balduzzi (158/12), la responsabilità penale per colpa lieve al sanitario che segue le buone pratiche, ci pensa un ddl elaborato dal Comitato ristretto della commissione affari sociali della camera, a dare una svolta al dibattuto tema dell’assicurazione dei camici bianchi. Che ci fosse bisogno di un provvedimento organico in materia lo aveva detto più volte lo stesso ministro della salute Beatrice Lorenzin precisando che seppure il Balduzzi avesse fornito una prima risposta in materia di responsabilità professionale, era necessario «un intervento organico e risolutivo che non fosse la ricerca dell’impunità per i professionisti che sbagliano, ma che riduca sino ad eliminarli i casi di malpractice, erogando una effettiva tutela al diritto costituzionale alla salute». Da questi principi quindi parte un testo unico, che tenta di raggruppare le otto diverse proposte di legge presentate negli ultimi anni e a cui la Commissione ha impresso un’accelerata decisiva (ieri c’è stato il nuovo incontro del comitato ristretto).

Diverse le novità. Tra le più significative compare il delicato principio della depenalizzazione della colpa professionale, passaggio che il Comitato sta studiando nella sua formulazione giuridica più opportuna per evitare il rischio di incostituzionalità e poi ancora l’attribuzione della responsabilità contrattuale alla struttura sanitaria e di quella extracontrattuale per il singolo professionista. Rispetto alle norme degli ultimi anni si pensa, infatti, di coinvolgere maggiormente la struttura sanitaria, rimasta fino ad ora ai margini del regime della responsabilità medica e per la quale scatterebbe l’obbligatorietà dell’assicurazione. Resta la possibilità per le strutture di rivalersi nei confronti dei sanitari che hanno determinato il danno e per questo obiettivo si ragiona per definire l’entità percentuale della somma ammessa a rivalsa rispetto allo stipendio e al numero di anni in cui esercitare l’azione di ristoro del danno. Inoltre per il professionista che lavora nel pubblico si pensa a stipulare una polizza assicurativa, accanto alle previsione di meccanismi punitivi sulla carriera ed eventualmente sanzionatori per i sanitari colpevoli. Ribaditi poi due principi già presenti nelle leggi precedenti: l’assicurazione non obbligatoria per il medico dipendente e invece cogente per il libero professionista. Tra le altre cose poi, nel nuovo testo compaiono anche altre norme tra cui l’introduzione del sistema «no fault» sulla scia di quanto già avviene in America. In sostanza si tratta di introdurre un indennizzo al paziente indipendentemente dalla condanna del medico, con l’obiettivo di velocizzare gli indennizzi e deflazionare il contenzioso. Il tutto prevedendo tramite regolamento successivo, i casi di specie per i quali scatterebbe in automatico.