La giurisprudenza ha più volte chiarito che è da ritenere causa di un evento non solo l’antecedente che si possa positivamente accertare averlo causato, ma anche l’antecedente palesemente idoneo a produrlo sulla base di uno standard di certezza probabilistica, desumibile dal preponderante criterio dell’evidenza logica.
A differenza di quanto avviene nel processo penale, ove vige il principio per cui la prova dei presupposti del reato deve essere acquisita “oltre ogni ragionevole dubbio”, in tema di illecito civile vige il diverso principio della preponderanza dell’evidenza, per cui un evento è da ritenere causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non il suo contrario.
Si tratta di principi che anche la Corte di Giustizia CE ha mostrato di condividere (cfr. CGCE, 13 luglio 2006, n. 295, che ha ritenuto sussistere il nesso causale fra la violazione delle norme sulla concorrenza in danno del consumatore e l’indebito incremento dei premi nelle polizze assicurative, se “appaia sufficientemente probabile” che un’intesa illecita intercorsa fra le compagnie assicuratrici possa avere influenzato i prezzi; Corte di Giustizia CE, 15 febbraio 2005, n. 12, sempre in tema di tutela della concorrenza, secondo cui “occorre postulare le varie concatenazioni causa-effetto, al fine di accogliere quelle maggiormente probabili”).
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza dell’11 febbraio 2014 n. 3010