L’obbligo datoriale di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28, co. 1 d.lgs. n. 81/2008) non può che ricomprendere anche il rischio derivante dall’utilizzo e dalla vetustà delle cose.

E che l’utilizzo degli apparecchi, dei macchinari, degli impianti, dei luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei DPI determini un progressivo scadimento degli originari livelli di sicurezza è non solo evenienza di comune conoscenza ma è evento specificamente preso in considerazione dal legislatore prevenzionistico.

L’art. 15, che indica le Misure generali di tutela, al comma 1 lett. z) menziona la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; l’art. 64, nell’elencare gli obblighi del datore di lavoro rispetto ai luoghi di lavoro, recita che questi provvede affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori e che gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Altre disposizioni prescrivono gli obblighi di manutenzione delle attrezzature di lavoro (artt. 71 e 72) e dei DPI (art. 77).

In sintesi, se nel dettare i contenuti della valutazione dei rischi l’art. 28 non utilizza il termine manutenzione, espressa menzione ne viene fatta diffusamente all’interno del Codice della sicurezza.

Di talché la stessa valutazione dei rischi deve avere riguardo alle attività di manutenzione necessaria a preservare l’efficienza delle misure di prevenzione individuate.
Peraltro, anche sul piano testuale, il concetto di realizzazione (di attuazione delle misure da realizzare si legge appunto nell’art. 28) reca in sé tanto il concetto di attività creatrice, ovvero che produce per la prima volta un determinato risultato, sia il concetto di attività di conservazione di quanto prodotto: la realizzazione è insomma anche l’attività permanente che consente il mantenimento nel tempo di quanto realizzato.
In tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, tra le misure che la valutazione dei rischi deve prevedere rientra anche l’attività di manutenzione necessaria a preservare nel tempo l’idoneità e l’efficienza delle misure di prevenzione individuate.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza del 31 gennaio 2014 n. 4961.