di Antonio Ciccia e Alessio Ubaldi  

 

Non risponde di omicidio colposo il medico del pronto soccorso che, riscontrate le condizioni cliniche – anche gravi – del paziente, e fornite le dovute informazioni sulla necessità di un periodo di osservazione in ospedale con somministrazione di cure farmacologiche, vede opporsi un esplicito rifiuto alle cure da parte del malato.

La liberatoria per l’ottenimento delle dimissioni, infatti, osta alla rimproverabilità del sanitario, costretto ad assecondare il diritto del paziente a non ricevere l’assistenza medica necessaria, e tanto anche se la mancata somministrazione delle cure porti all’inevitabile decesso del paziente.

Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza 4957, depositata il 31 gennaio 2014.

Nel caso concreto, un uomo – accompagnato da un collega di lavoro – si è recato d’urgenza al pronto soccorso di un ospedale subito dopo aver accusato forti dolori al torace. Il medico che lo ha ricevuto, dopo un sommario screening clinico, ha consigliato al paziente di sottoporsi ad alcuni accertamenti. Di tutta risposta il paziente, nel mentre (in apparenza) ripresosi, si è rifiutato di subire il ricovero, all’uopo firmando la liberatoria per essere immediatamente dimesso. Al medico non è rimasto che assecondare la volontà del malato, comunque invitato a recarsi dal proprio medico curante e ad assumere alcuni farmaci: il tutto dando atto, nel referto, del rifiuto al ricovero. E tuttavia, poche ore dopo essere uscito dal presidio ospedaliero, il paziente ha avvertito nuovi dolori che di lì a poco lo hanno portato al decesso per arresto cardiaco, inutili i soccorsi per tentare di rianimarlo.

In seguito al triste episodio è stato avviato un procedimento penale a carico del medico del pronto soccorso per il reato di omicidio colposo di cui all’art. 590 c.p. L’accusa mossa nei confronti dell’imputato è stata quella di aver negligentemente verificato le condizioni del paziente, mancando di predisporre gli accertamenti necessari e di somministrare le cure opportune in presenza delle gravi condizioni in cui versava il paziente al momento della permanenza al pronto soccorso.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha ritenuto il medico colpevole del reato lui ascritto, giudicando irrilevante il rifiuto opposto dal paziente a fronte dell’atteggiamento imperito del sanitario, reo di non aver orientato debitamente il paziente sui rischi cui poteva andare incontro.

Di tutt’altro avviso è stata la Corte d’appello, adita in sede di gravame da parte della difesa dell’imputato. I giudici di secondo grado, infatti, hanno ritenuto priva di rilevanza penale la condotta del sanitario in virtù della valenza scriminate del rifiuto alle cure opposto dalla asserita vittima di reato. La scelta – giudicata consapevole e irremovibile – di non ricevere ulteriori cure nonché di sottoporti a ulteriori accertamenti clinici è valsa, dunque, il proscioglimento del medico, con ampia formula assolutoria.

La vicenda è stata sottoposta, in ultima istanza all’attenzione della Suprema corte, cui si sono rivolte le parti civili (i parenti della vittima deceduta) e il procuratore generale. Agli Ermellini sono state evidenziate talune erroneità nelle quali si sarebbero imbattuti i giudici della Corte territoriale nella parte in cui ebbero ad opinare nel senso dell’irrilevanza penale della condotta del sanitario per via del rifiuto alle cure da parte del paziente. Tanto, a dir della Procura, non sarebbe stato sufficiente per assolvere l’imputato poiché le ragioni del rifiuto – pure accertato e documentalmente provato – dovevano pur sempre ricondursi al male operato del medico, e in particolare all’errata informativa nei confronti del paziente circa le sue condizioni reali. Motivo per cui, se non fosse stato indotto in errore – hanno spiegato i ricorrenti – mai il paziente si sarebbe determinato nel senso di lasciare l’ospedale.

I giudici di legittimità, nel rigettare detta ricostruzione alternativa a quella dei giudici d’appello, hanno confermando la giustezza interpretativa della decisione impugnata, per l’effetto confermando l’assoluzione del medico e condannando le parti civili a pagare le spese di lite.

Secondo la Corte romana, infatti, bene avrebbero operato i giudici d’appello nel ritenere penalmente lecita la condotta del sanitario, costretto ad assecondare le decisioni del paziente, pur avendolo edotto – in maniera diligente – dei pericoli cui egli si sarebbe esposto. In altri termini, secondo il Consesso, nulla di più avrebbe potuto pretendersi dall’imputato, che aveva correttamente consigliato al paziente di fermarsi in ospedale in osservazione, non potendo, di fatto, costringerlo a restare nel presidio né, tantomeno, ad assumere farmaci contro la sua chiara ed esplicita volontà.

La pronuncia merita attenzione per il particolare rilievo attribuito, nel caso di specie, al rifiuto di sottoporsi alle cure mediche – diritto, per vero, costituzionalmente riconosciuto – da cui deriva l’obbligo, per il giudice, di mandare indenne da condanna il medico che, salvo rare eccezioni (si pensi ai trattamenti sanitari obbligatori per legge) non può superare la libertà di autodeterminazione del paziente, anche se le condizioni in cui versa quest’ultimo gli imporrebbero di farlo.

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