Nella responsabilità della scuola a seguito di un infortunio occorso a un alunno durante la gita scolastica, la presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall’art. 2048, comma 2 c.c., si applica in presenza di un danno causato da fatto illecito dell’allievo nei confronti di terzi, e non in riferimento al danno cagionato dall’allievo nei suoi stessi confronti.

Mentre nel primo caso per superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnate occorre che questi provi di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure idonee a evitare una situazione di pericolo in grado di portare poi al danno, nel secondo caso la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale.

Tale responsabilità ha le fondamenta nell’iscrizione dell’allievo e la conseguente ammissione nella scuola, ed è proprio da questo rapporto che sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.

La giurisprudenza ha infatti stabilito che la presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall’art. 2048 c.c., comma 2, trova applicazione in relazione al danno causato dal fatto illecito dell’allievo nei confronti dei terzi; mentre in relazione al danno che l’allievo abbia cagionato a se stesso tale previsione non trova applicazione, poichè non può ritenersi esistente, in tal caso, un fatto illecito obiettivamente antigiuridico.

In detta seconda ipotesi, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.

In questa ipotesi, quindi, la responsabilità del personale scolastico è regolata dall’art. 1218 c.c., sicchè l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sulla controparte grava l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all’insegnante.

Qualora, invece, si tratti di fatto illecito causato dall’allievo a terzi, valgono le regole del citato art. 2048 c.c., per cui, al fine di superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnante, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale

Corte di Cassazione civile  sez. III, sentenza del 4 febbraio 2014 n. 2413