L’art. 145 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, nel subordinare l’esercizio dell’azione risarcitoria

–          alla preventiva richiesta del danno all’assicuratore

–          e al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima,

pone una condizione di proponibilità dell’azione stessa

  1. sia nell’ipotesi in cui il danneggiato si rivolga al solo responsabile del danno (che può a sua volta chiamare in giudizio l’assicuratore)
  2. che in caso di azione diretta contro l’assicuratore (nel qual caso deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno)
  3. che, ancora, in caso di azione diretta contro l’impresa designata, qualora il veicolo non risulti coperto da assicurazione (e anche in questo caso deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno).

La norma non pone, dunque, alcuna distinzione in ordine al soggetto contro il quale l’azione è proposta, e mira a favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, concedendo a tal fine all’assicuratore (o all’impresa designata), su cui grava l’obbligo di pagamento dell’indennizzo assicurativo, un adeguato spatium deliberandi.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 7 febbraio 2014 n. 2827