di Antonio Ciccia  

 

Stop alle polizze vita legate all’andamento di titoli, senza garanzie della restituzione del capitale: non sono assicurazioni, ma operazioni finanziarie. Una polizza assicurativa, infatti, non può essere soggetta all’andamento di titoli finanziari. A confermare questo principio è stata una ordinanza favorevole a Confconsumatori per un quarantenne residente a Castelfranco Veneto (Tv), che aveva investito 5 mila euro in una polizza assicurativa sulla vita, denominata «Ergo», collegata a obbligazioni islandesi.

Il tribunale di Treviso ha, infatti, condannato la compagnia assicuratrice alla restituzione del capitale versato, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi e alle spese. L’investimento era stato effettuato tramite una polizza assicurativa index linked connessa ad obbligazioni islandesi. Per il Tribunale di Treviso, però, se una polizza vita è garantita da bond, al cui andamento è legata anche la rivalutazione del premio, si tratta «non di un contratto assicurativo, né di un’assicurazione sulla vita, ma di una vera e propria operazione finanziaria, analoga agli investimenti in azioni o obbligazioni». Di qui per il Tribunale la necessità di applicare le norme del Tuf (Testo unico della finanza dlgs n. 58/98). In particolare, il tribunale ha evidenziato l’applicabilità dell’art. 23 del Tuf, che impone la stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento, in mancanza del quale lo stesso e le relative operazioni devono essere dichiarati nulli. Le polizze vita index linked sono vere e proprie forme assicurative solo quando garantiscono la restituzione del capitale. Quando invece il rimborso e subordinate all’andamento del titolo siamo di fronte a veri e propri investimenti finanziari soggetti, come tali, alle disposizioni in materia. I contratti unit linked o index linked rientrano non solo nel campo di applicazione del Testo unico della finanza, ma anche del Regolamento Consob n. 11522/1998, non potendosi considerare alla stregua di normali prodotti assicurativi ma piuttosto come forma di investimento di natura finanziaria. Quindi se la prestazione dell’assicuratore non è legata ad un evento relativo alla durata della vita umana, ma al valore di strumenti finanziari assunti quale riferimento, lo scopo del contratto deve ritenersi estraneo a quello tipico del contratto di assicurazione. Inoltre non ha nessuna importanza il nome attribuito al contratto dalle parti. La sentenza trevigiana accoglie la tesi della nullità del contratto; altre sentenze ritengono che dalla violazione dei principi del Tuf possa derivare la risoluzione del contratto (circostanza questa che rende più difficoltosa la strada all’assicurato).

Da ultimo si evidenzia che secondo qualche sentenza la risoluzione del contratto di sottoscrizione di una polizza assicurativa index linked comportante la garanzia minima della corresponsione alla scadenza del 100% del premio versato, per la mancata restituzione integrale dello stesso all’assicurato, non può essere richiesta nei confronti dell’intermediario bancario presso il quale la polizza assicurativa è stata sottoscritta.

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