di Duilio Liburdi  

 

Tassazione più elevata sui piccoli investimenti sia in termini di incasso degli utili sia nel caso di cessione delle quote. Possibilità di affrancamento a pagamento delle plusvalenze latenti nei titoli non qualificati con imposta sostitutiva del 20%. I nuovi criteri di tassazione, applicabili dal prossimo 1° luglio, potrebbero peraltro differenziare l’impatto delle novità tra i criteri di cassa e competenza.

Sono queste alcune delle prime riflessioni che possono essere formulate alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legge varato dal governo che contiene l’annunciato intervento in materia di rendite finanziarie che, di fatto, ricalca quanto già disciplinato nel 2011 con il decreto legge n. 138 quantomeno a livello di impostazione.

 

L’aumento dell’aliquota di tassazione per dividendi e capital gain. Il primo dato da rilevare è quello da tempo annunciato e cioè il passaggio della tassazione su dividendi e plusvalenze, per quanto concerne i titoli non qualificati, dal 20 al 26%. Se questo dato, assunto di per sé è un dato che può essere letto come un incremento di tassazione per gli investimenti di natura finanziaria in quanto tali, lo stesso deve essere però esaminato tenendo conto del suo inquadramento all’interno del mondo Irpef e cioè quello della tassazione della persone fisiche. Va infatti notato come l’incremento dell’aliquota in questione riguardi i differenziali e gli utili percepiti in relazione ad investimenti che, in molti casi, non riguardano grandi pacchetti partecipativi. In altri termini, il socio con una percentuale di possesso di una società di capitali pari al 30 %pagherà meno di quanto pagherà, a fronte della stesso incasso, il socio con una percentuale dell’1%. Questo perché il dividendo percepito dalla società o il capital gain derivante dalla partecipazione in una società, concorre, nel caso di partecipazione qualificata, solo per il 49,72% alla formazione della base imponibile con una tassazione complessiva che dunque, potrebbe non superare il 20% tenendo conto delle aliquote Irpef. È evidente che non tutte le situazioni sono però così lineari perché si deve anche tenere in considerazione il caso della persona fisica che ha investito in modo rilevante differenziando i propri investimenti su molte tipologie di partecipazioni non arrivando mai a conseguire, in una società, una caratura elevata. Però, in modo immediato, il dato può essere valutato così. Cioè come un incremento di tassazione Irpef che potrebbe non sempre corrispondere da un punto di vista soggettivo a un investitore «professionale».

 

L’affrancamento dei differenziali. Il nuovo regime di tassazione dei dividendi e delle rendite finanziarie entra in vigore, in via generale, il prossimo 1° luglio 2014. Per delineare il passaggio dal vecchio al nuovo regime, la norma prevede la possibilità di affrancare i differenziali dei titoli mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 20% sui valori al 30 giugno. Con il pagamento di questa imposta sostitutiva si ottiene, di fatto, la sostituzione del valore attuale del titolo con quello rideterminato. Tale meccanismo, evidentemente, vale esclusivamente per i titoli interessati dall’intervento normativo e cioè le partecipazioni non qualificate mentre, va ricordato, nulla cambia per le partecipazioni qualificate. Si dovrà dunque valutare l’interrelazione tra questo tipo di affrancamento e la rideterminazione del costo mediante il pagamento di una imposta sostitutiva che, per le partecipazioni non qualificate, è del 2%. L’indicazione dell’affrancamento previsto dalla nuova disposizione normativa andrà evidenziato nella dichiarazione per il 2014 e il pagamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro il 16 novembre 2014.

 

L’entrata in vigore. Come accennato, le misure varate dal governo hanno efficacia dal prossimo 1° luglio 2014. In relazione a tale data, va segnalato come la formulazione della disposizione normativa è chiarissima per quanto concerne la tassazione dei dividendi in quanto, al comma 7, si fa riferimento agli utili percepiti a partire dalla predetta data. In relazione ai differenziali derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, la norma afferma come la tassazione nella misura del 26% si applica in relazione a quelli realizzati dal 1° luglio prossimo. Si dovrà dunque comprendere se in relazione ai capital gain il concetto di realizzazione riguardi, come sembra dal dettato letterale della norma, quelli derivanti dalle operazioni effettuate a partire da quella data ovvero, come non sembrerebbe logico, quelli percepiti anche in relazione a operazioni effettuate in data antecedente.

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