In tema di sinistri stradali, il concorso di cause può ritenersi escluso solo allorquando il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica, si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare l’altro veicolo e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.

Solo in tal caso l’incidente potrebbe ricondursi eziologicamente in misura esclusiva alla condotta del secondo conducente, avulsa totalmente dalla condotta del primo ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima (Corte di Cassazione penale  sez. IV, sentenza del 10 gennaio 2014 n. 4998).