Responsabilità civile

Approfondimenti tecnici

Autore: Fabrizio Mauceri
Assinews 252 – Aprile 2014

Il danno patrimoniale puro rappresenta una nuova frontiera nei danni relativi alle polizze RC diversi a volte poco conosciuto anche da eminenti professori universitari. Nella terminologia giuridica mi è capitato infatti di vederlo confondere  (proprio da eminenti cattedratici) con il danno a terzi da interruzione d’esercizio. E, ricordo in tal senso una filippica di un famoso professore di diritto civile che nel confondere  il danno patrimoniale puro con il danno da interruzione d’esercizio finiva persino con il mescolare l’operatività della polizza RC auto con quello che accade con le polizze RCTO. Premessa questa decisamente sbagliata non solo dal punto di vista metodologico, ma anche dal punto di vista della struttura dei contratti di assicurazione di RC verso terzi che sono tutti diversi tra loro. Infatti, il danno patrimoniale puro  è normalmente coperto nelle polizze di RC professionale e nelle coperture D&O, ma non trova uguale copertura in altri contratti molto più diffusi. Per capire che cos’è il danno patrimoniale puro dobbiamo rimanere confinati nelle polizze RC diversi e più precisamente andare a rileggerci l’oggetto dell’assicurazione delle polizze RCT-O e RCP e confrontarlo  con il primo comma dell’art. 1917 c.c..

Polizza RCT art. 13 Oggetto dell’Assicurazione

“La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte,  per lesioni personali e per danneggiamenti a cose , in  conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione  ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare  all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba ri- spondere” (per RCO c’è analoga limitazione al caso nel quale ci sia morte o lesioni personali).

Polizza RCO art. 13 Oggetto dell’Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
omissis
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina delle norme citate al precedente punto
1) o eccedenti le prestazioni da  questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1)
per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata  un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000.

Polizza RCP – Art.13 – Ogget- to dell’assicurazione

“La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro messa in circolazione,  per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione  ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali,  agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza”.
… Omissis

Art. 1917 c.c.: “nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il  tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”.
L’errore più grande che può fare uno studioso di diritto civile è quello di confondere il primo comma dell’art. 1917 c.c. con l’oggetto dell’assicurazione delle coperture RC diversi. In questo caso specifico possiamo vedere che la copertura RCT opera esclusivamente se il danno cagionato a terzi a causato un danno  materiale a cose o a persone (vedi limitazione per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose). Ciò significa che se in polizza è prevista l’estensione ai danni a terzi da interruzione d’esercizio questi sono risarcibili esclusivamente se a monte c’è stato un danno fisico ad una persona (morte o lesione fisica) o un danno materiale ad una cosa. Questa limitazione esclude dalla copertura assicurativa tutte quelle responsabilità civili extracontrattuali che non hanno come presupposto  un danno fisico ad una persona o un danno materiale ad una cosa. E, sono molto spesso delle fattispecie nelle quali si sconfina nel rischio d’impresa e/o in una qualche commi- stione tra RC contrattuale ed extracontrattuale. In alcuni casi poi potremmo avere dei casi di colpa grave che possono sconfinare con un dolo difficile da provare (si pensi alla diffamazione in buona fede quando si crede di dire la verità). Precisiamo inoltre che come anzidetto nelle polizze di RC professionali e nelle polizze D&O il danno patrimoniale puro è invece compreso nell’oggetto dell’assicurazione e difatti non esiste nessuna limitazione alla copertura assicurativa ai danni che abbiano provocato morte, lesioni personali e/o danni a cose. Ma vediamo nel concreto qualche esempio di danno patrimoniale puro:
a)  se viene fatta ingiuria e/o diffamazione ver- so una persona la fattispecie medesima oltre a configurarsi come un reato ha come effetto di provocare l’obbligo dell’autore  del fatto ingiusto di risarcire il danno alla persona offesa. Ma in questo caso non c’è un danno fisico ad una persona (morte o lesione) né un danno a cose, pertanto non è operativa nessuna tipologia di indennizzo neanche se in polizza è prevista l’estensione al danno a terzi da interruzione d’esercizio. Il presente esempio ha la sua rilevanza assicurativa soprattutto nella responsabilità  civile per fatto altrui (pensiamo alla RC della committenza ex art. 2049 dei padroni e dei committenti: un giornalista).
b) Immaginiamo il caso di Tizio che come professione fa l’installatore di mobili e che nell’espletamento del suo lavoro va a montare delle mensole in casa di Caio. Tizio  esegue il lavoro fino alla fine, ma utilizza delle viti che sono in grado di sopportare  il peso della mensola, ma non il peso di  un eventuale carico posto su di essa (ad  esempio libri). Supponiamo che Caio se ne accorga prima di posare i libri dei figli sulla mensola in quanto ravvisa delle difformità rispetto a quanto concordato. Ovvio che in questo caso non c’è un danno materiale ad una cosa e pertanto anche se in polizza fosse prevista la clausola della postuma il danno a Caio non è risarcibile (né il danno  diretto di sostituzione del supporto, né il danno indiretto di del lavoro perso per seguire le riparazioni) in quanto, mancando un danno materiale, rimane fuori il danno patrimoniale puro. c) Se un azienda che costruisce Gru gigantesche ordina ad un terzista la costruzione del  supporto di base che prevede delle misure  particolari per sopportare il peso ed il lavoro di tutta la parte soprastante. Supponiamo che il terzista consegni al committente un supporto che abbia misure difettose. Se il committente monta il supporto e la gru cade e provoca dei danni a cose e/o persone il danno è risarcibile in una normale copertura RC prodotti. Se il committente non monta il supporto perché si accorge del difetto, il danno non è risarcibile in quanto non ci sono danni a cose e/o persone.
d) Il capo ufficio della mia azienda a mia insaputa fa del mobbing ad una segretaria di cui si era invaghito e da cui era stato respinto. La collaboratrice lo incastra con delle registrazioni e chiede il risarcimento del fatto illecito oltre che all’autore del fatto stesso (il capo ufficio) anche a me in quanto imprenditore ed in quanto il capoufficio lavorava per me ed ha posto in essere il mobbing nell’espletamento delle sue mansioni (vedi art. 2049 c.c. responsabilità civile dei padroni e dei committenti). Anche se nell’oggetto  dell’assicurazione è compresa la responsabilità civile dell’assicurato anche per fatto doloso delle persone di cui questo debba rispondere, la copertura assicurativa non opera in quanto non vi è stata morte, né vi è stata una lesione personale né un danno ad una cosa e quindi anche in questo caso la copertura RCT-O non opera.
e) Un dirigente della azienda Alfa procede a demansionare Sempronio in quanto in base alla politica di spending review adottata dall’azienda in questo periodo di crisi il suo alto salario è fuori dai parametri aziendali e si spera che con questa azione, lui dia le dimissioni sua sponte evitando  così di spendere dei soldi per una uscita non consensuale. Sempronio non accetta il demansionamento e decide di impugnare  il provvedimento davanti al giudice del lavoro. Il demansionamento rappresenta una fattispecie in cui convivono sia elementi di  RC contrattuale (mancato rispetto del contratto di lavoro) che elementi di RC extracontrattuale (ai sensi di legge) in quanto il posto di lavoro è tutelato in tutte le sue  forme da moltissime norme in vigore. Anche in questo caso mancando un danno a persone o a cose la copertura RCT-O non opera.

Gli esempi potrebbero continuare però già cominciamo a capire perché la maggior parte delle compagnie non ne vuol sapere di estendere  la copertura assicurativa al danno patrimoniale  puro. Riconoscendo il danno patrimoniale puro  di fatto si finisce per estendere la copertura  assicurativa al rischio d’impresa e quindi alla  RC contrattuale, in quanto esistono moltissime  fattispecie nelle quali esiste una commistione  tra RC contrattuale ed RC extracontrattuale. Per  non parlare di tutti quei casi nei quali possiamo  avere delle commistioni nell’ambito penale e  qui per il momento mi fermo.
Per complicare ulteriormente lo scenario civilistico possiamo poi richiamare una norma  fondamentale della responsabilità civile ossia l’art. 1173 c.c. “fonte delle obbligazioni”.
In base alla citata norma le obbligazioni insorgono:
a) da  contratto;
b) da fatto illecito;
c) da ogni altro fatto od atto idoneo a
 produrle.

In sostanza l’obbligazione che nasce da contratto se non adempiuta causa una responsabilità civile contrattuale. È questo il caso in  cui Tizio non paga l’importo convenuto per l’acquisto di un bene nel termine stabilito dal contratto e causa quindi un danno al creditore  che non ottiene il giusto pagamento nei tempi previsti. La RC contrattuale è normalmente  non compresa nelle coperture RCT-O ed RCP. Il fatto illecito invece è quell’azione od omissione, dolosa o colposa, che causa un danno ingiusto a terzi e che genera quindi l’obbligo di risarcire il danno. Il fatto illecito è normalmente compreso nelle polizze RCT-O ed RCP  (con la limitazione che abbiamo visto prima: vi  devono essere stati danni a persone e/o cose. In cosa consiste invece “ogni altro fatto od atto idoneo a produrle”? Nell’ignoranza di questo punto si giocano una fetta degli effetti che potrebbe provocare l’estensione al danno patrimoniale puro in una polizza RCT-O.
Gli altri fatti idonei a produrre obbligazioni, diversi dal contratto e dal fatto illecito sono principalmente i seguenti:
1) gli atti unilaterali;
2) le norme:
a) gestione affari altrui art. 2028 c.c.
b) pagamento dell’indebito art. 2033 c.c.
c) arricchimento senza causa art. 2041 c.c.

Se analizziamo il disposto dell’art. 13 del contratto di assicurazione RC diversi edizione ANIA 1993, esso recita esplicitamente:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale  civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali interessi e spese) di  danni involontariamente cagionati a terzi, per  morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto  accidentale verificatosi in relazione ai rischi  per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile  che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso  di persone delle quali debba rispondere.”
La dicitura “ai sensi di legge” utilizzata sta a significare che l’assicuratore in deroga al disposto del primo comma dell’art. 1917 c.c. intende escludere implicitamente ogni responsabilità contrattuale. La seconda dicitura “per  morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose” vuole limitare la copertura assicurativa alla responsabilità civile extracontrattuale restringendo il campo dei fatti illeciti risarcibili e per escludere la lettera c) del predetto art. 1173 c.c..
Pertanto, se noi comprendiamo nella copertura assicurativa il danno patrimoniale puro e quindi andiamo ad eliminare la predetta limitazione che dà copertura assicurativa a solo quei fatti che hanno causato un danno materiale a cose e persone abbiamo come primo effetto quello di comprendere nelle garanzie di polizza ogni responsabilità ai sensi di legge. Personalmente ritengo che questa ipotesi (ossia di ricomprendere con i danni materiali puri  anche il terzo comma dell’art. 1173 c.c. nella copertura RCT-O) sia remota in quanto molto lontana dallo spirito del contratto, ma non impossibile, considerato che aprire un contenzioso quando gli importi sono elevati può essere  sempre e comunque una strategia.
Come sappiamo nell’ambito della responsabilità civile le componenti che contribuiscono a determinare il danno totale cui il danneggiato ha diritto di ottenere il risarcimento sono vari e complessi. L’evoluzione del mercato e dei  contratti è tale per cui risulta particolarmente  difficile mantenere il passo di fronte ai mutamenti che si presentano.
Le poche polizze presenti sul mercato che  hanno questa estensione di fatto, non stanno  comunque spostando di molto gli andamenti  tecnici del ramo RC generale. Anche se potenzialmente la portata della stessa è tale che, di  fatto, quando i clienti e gli intermediari ne comprenderanno il significato ne vedremo sicuramente gli effetti.
Gli argomenti come abbiamo visto sono molteplici e vari. In questa breve analisi abbiamo  toccato la punta dell’iceberg del problema, sta  ad intermediari ed assicuratori trovare il bandolo  della matassa per evitare di snaturare la copertura RC diversi con effetti destabilizzanti sul suo  andamento tecnico, che nel lungo periodo causano danni non solo agli assicuratori ma anche  agli intermediari stessi. Non dimentichiamo infatti che è nell’interesse di tutti che il sistema assicurativo regga nel suo complesso: compagnie,  intermediari, assicurati.