Anche in relazione all’ipotesi di responsabilità gravante sul custode, il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode.

Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 gennaio 2014 n. 999