di Dario Ferrara  

 

L’Asl continua a rispondere con il medico in caso di malasanità, compresa l’ipotesi della colpa lieve, anche dopo l’entrata in vigore della legge Balduzzi, che non prevede affatto che la responsabilità del sanitario deve essere necessariamente qualificata come extracontrattuale.

Ancora: l’ordinanza ex articolo 348-ter Cpc, quella del cosiddetto «filtro in appello», non è mai ricorribile per Cassazione. E ciò anche se non più di tre settimane fa la stessa Suprema corte si era espressa in senso contrario rispetto all’ordinanza-filtro che dichiara inammissibile l’appello «aspecifico». È quanto emerge dall’ordinanza 8940/14, pubblicata dalla sesta sezione della Cassazione. Inammissibile il ricorso dell’azienda sanitaria locale. Non passa la tesi secondo cui il dl 158/12, convertito dalla legge 189/12, avrebbe voluto smentire anche per il passato la qualificazione contrattuale di detta responsabilità, secondo la figura della responsabilità da cosiddetta «contatto sociale». In realtà la legge Balduzzi dispone soltanto che il medico non risponde penalmente in caso di colpa lieve. È vero, c’è l’inciso secondo cui «in tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile», che tuttavia deve essere interpretato, il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l’irrilevanza della colpa lieve anche in ambito di responsabilità extracontrattuale civilistica. E ciò in ossequio al principio per cui in lege aquilia et levissima culpa venit. Insomma: non ci sono elementi per superare l’orientamento tradizionale sulla responsabilità medica come responsabilità da contatto e deve dunque escludersi che la legge Balduzzi possa esprimere un’opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale, né per il futuro né tanto meno per il pregresso. Quanto all’ordinanza-filtro della Corte d’appello, il legislatore non ha previsto alcun mezzo di impugnazione, ma, con una novità assoluta di tecnica legislativa, ha ammesso la parte a esercitare il diritto di accesso alla Suprema corte contro la sentenza di primo grado; l’ordinanza-filtro non è impugnabile con il ricorso per Cassazione, né in via ordinaria né in via straordinaria.

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