E’ pronta la tabella unica nazionale per il risarcimento standard del danno biologico alle vittime degli incidenti stradali, prevista dall’articolo 138 del codice delle assicurazioni private e attesa da anni.
Si tratta, scrive Italia Oggi, dello schema di regolamento che contiene i valori standard per indennizzare le menomazioni delle lesioni “micropermanenti”, cioè quelle di lieve entità, e quelle comprese fra 10 e 100 punti d’invalidità. Il provvedimento si rende necessario per uniformare i risarcimenti che mostrano disparità nelle liquidazioni a seconda della zona del Paese dove si verificano i sinistri.
In un anno il costo totale dei risarcimenti ammonta a circa 14 mld euro, di cui 5,7 mld riferibili a danni per invalidità superiore a 9 punti o per morte della vittima.

Critico il parere dell’Organismo unitario dell’avvocatura, che ha rivolto un appello al presidente della repubblica a respingere il decreto “che abbatte del 50% i risarcimenti per i danni alle persone, vittime della strada e della malasanità”.

Secondo quanto riporta Italia Oggi, sia nelle micropermanenti sia per le lesioni di grave entità il risarcimento del danno biologico creato dal pirata della strada deve essere un importo più che crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità. Poniamo che l’infortunato abbia trentacinque anni, sia un uomo (c’è infatti differenza fra i generi, con due tabelle differenziate per maschi e femmine) e l’invalidità sia accertata al 50%: il valore economico finale del risarcimento ammonta a 222.366,45 euro. Il valore del punto base è sempre il primo punto di invalidità all’età zero, pari a 783,33 euro; poi si applica la tavola con i coefficienti moltiplicatori del punto: l’indice per 50 punti d’invalidità è 6,57, quindi il valore economico iniziale è dato da 50 per 783,33 per 6,57, uguale 257.323,91 euro. Si applica la tavola con il primo coefficiente di riduzione dell’età, per i trentacinque anni è pari a 12,5%: il valore economico intermedio è fissato a 225.158,42 euro; poi scatta il secondo coefficiente di riduzione per l’età nel sesso maschile: l’indice è pari a 1,24% e moltiplicato per il valore precedente dà il risultato finale.

La realizzazione delle tabelle è avvenuta dopo il confronto con istituzioni e parti sociali. E accogliendo i rilievi mossi nel novembre 2011 dal Consiglio di stato.

Si pone comunque il problema di coesistenza con le tabelle 2013 appena aggiornate dal tribunale di Milano, indicate dalla Cassazione come punto di riferimento per tutto il paese (con la sentenza 12408/11). Gli standard dell’ufficio ambrosiano inglobano anche il danno morale, mentre con la tabella unica nazionale che vale per il biologico standard, laddove per l’altra tipologia serve un incremento nella misura massima del 30% per le macrolesioni e del 20% per le micropermanenti.

E in ogni caso, avvertono dal ministero, le indicazioni della Suprema corte vale «perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità dal 10 al 100% da applicare su tutto il territorio nazionale». E il raffronto va fatto sui valori rivalutati con gli indici Istat.