Rimane irrisolta la questione previdenziale. Senza collegamento fra redditi prodotti nelle Stp e contribuzione alle casse di categoria si rischiano, da un lato, forme di elusione contributiva (mancando i riferimenti normativi sparisce apparentemente l’obbligo di versare all’ente di categoria) e, dall’altro, che fra qualche tempo sia l’Inps a rivendicare i contributi (poichè, in base alla legge 335/1995, non può esistere prestazione professionale priva di copertura previdenziale).

Quindi, secondo Renzo Guffanti, presidente della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, conviene avere un quadro normativo di riferimento chiaro prima di costituire una nuova società tra professionisti.

 

Domanda. Quali sono i nodi ancora da risolvere delle Stp?

Risposta. Quello fiscale e quello previdenziale.

D. Partiamo da quello previdenziale

R. La vicenda previdenziale ha due fianchi scoperti: la contribuzione integrativa sui fatturati e quella soggettiva sui redditi. Vediamoli. Nel caso del contributo integrativo, almeno per quanto ci riguarda direttamente, l’obbligo per la Stp di riversarlo alla Cassa scatta in automatico se viene confermato l’obbligo di iscrizione all’albo professionale delle Stp. Questa contribuzione, che gode della rivalsa sul committente, deve essere versata dai «soggetti» iscritti agli albi che svolgono attività professionale, indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona fisica o una persona giuridica. Acquisito il contributo, come da previsione normativa, per alcuni enti si renderà necessario armonizzare il gettito con le riforme che sfruttano le entrate derivanti dall’integrativo per migliorare le pensioni.

D. Cioè?

R. Mi riferisco alla riforma «Lo Presti», che Cassa Dottori, come altri enti, ha adottato. Si tratta della possibilità per gli enti, che utilizzano il metodo di calcolo contributivo per determinare il trattamento pensionistico, di destinare una quota parte dell’integrativo (che paga il cliente) ai montanti individuali. Prima non era possibile. Oggi sì. L’integrativo incassato dalle Stp e riversato alla cassa di riferimento pone la necessità di chiarire le regole secondo le quali accreditare queste nuove risorse sui salvadanai dei singoli iscritti.

D. Passiamo all’altro aspetto: la contribuzione soggettiva

R. Più complesso è arrivare ad assoggettare il reddito del professionista socio di una Stp. Di fatto qui non esiste ancora alcun chiarimento, perché anche il profilo fiscale non è trattato dal regolamento. Quindi non sappiamo se si seguirà un «principio di cassa» (si pagano i contributi sulla differenza tra ciò che si è realmente incassato e pagato nell’anno di riferimento) o «di competenza» (su ciò che si è fatturato e sui costi relativi, indipendentemente dal loro effettivo incasso e pagamento). Fino a quando non viene chiarito questo aspetto è difficile dare delle certezze ai professionisti.

D. Quali sono i rischi di queste incertezze?

R. Che un domani il professionista che non ha un obbligo apparente nei confronti della propria Cassa di previdenza si veda recapitare una cartella da parte dell’Inps per contributi non versati alla gestione separata, piuttosto che alla gestione equiparata commercianti.