di Francesco Cerisano e Cristina Bartelli  

Fuori dal patto di stabilità anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio degli enti locali e dei debiti certi, liquidi ed esigibili accumulati dai consorzi locali, dalle unioni di comuni e dalle comunità montane. La possibilità prevista dal dl 35/2013 non sarà limitata, dunque, solo a comuni e province, ma abbraccerà anche le forme associative degli enti locali per le quali è prevista una tabella di marcia tutta particolare: entro il 15 giugno (per comuni e province la dead line è invece il 30 aprile) consorzi, unioni e comunità montane dovranno comunicare mediante il sistema web della Ragioneria dello stato gli spazi finanziari di cui necessitano.

I pagamenti saranno autorizzati entro il prossimo 5 luglio con decreto del Mef, mentre per comuni e province resta ferma la data del 15 maggio. L’ampliamento della platea di enti che potranno onorare i propri debiti con le imprese avrà un costo tutto sommato contenuto: 82 milioni di euro per il 2013 e 118 per il 2014. Soldi che saranno reperiti dall’aumento delle tasse sulla birra e sui prodotti alcolici intermedi. Anche se la misura, piuttosto insolita, ha tutta l’aria di essere una copertura formale inserita nell’emendamento sui consorzi per evitare che venisse cassato per mancanza di copertura.

Sono alcune delle novità contenute negli emendamenti al dl 35 depositati dai relatori Maurizio Bernardo (Pdl) e Giovanni Legnini (Pd) in commissione speciale alla camera. La commissione presieduta da Giancarlo Giorgetti, ha iniziato ieri l’esame degli oltre 650 emendamenti, bocciandone ben 296 per estraneità di materia. Ma la partita delle modifiche non è ancora chiusa perché come chiarito da Legnini a ItaliaOggi «ulteriori proposte potranno essere presentate dai relatori dopo aver sentito il nuovo governo». E proprio gli input che verranno dall’esecutivo che il premier incaricato Enrico Letta si accinge a firmare potranno determinare lo slittamento dal 6 al 13 maggio dell’approdo in aula del provvedimento.

Per il momento dagli emendamenti dei relatori è rimasto fuori il capitolo delle compensazioni. Tutte le proposte correttive presentate sul punto, infatti, sono state dichiarate inammissibili. Anche se Legnini non si perde d’animo: «ci impegneremo per trovare una soluzione che preveda il rafforzamento dell’istituto e il rispetto del margine dei 40 miliardi per la copertura».

Nessuna novità invece, almeno per il momento, dal fronte della fiscalità locale. Le norme in materia di Imu e Tares contenute nel dl 35 non saranno oggetto di modifica. «Non è questa la sede perché sarà tra i punti programmatici del nuovo governo», ha spiegato Legnini.

Tornando invece alle proposte dei relatori (tutte hanno superato indenni il vaglio di ammissibilità) si conferma la retrodatazione del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) alla data di scadenza del credito maturato nei confronti della pubblica amministrazione.

Mentre, come detto, saranno esclusi dal patto di stabilità anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio riconosciuti entro il 31/12/2012 o che entro tale data presentavano i requisiti per il riconoscimento ai sensi dell’art. 194 del Tuel (dlgs 267/2000).

E non si tratta dell’unico ampliamento della nozione di debito rilevante ai fini del decreto. La categoria ingloberà infatti anche gli interessi di mora fissati nella misura dell’8,75% dal dlgs 192/2012 che ha recepito in Italia la direttiva europea sui ritardi nei pagamenti. E anche le obbligazioni derivanti da somministrazioni, prestazioni professionali, forniture e appalti saranno considerate debiti ai fini del decreto.

E ancora, arrivano modifiche anche alla vecchia normativa sulla certificazione dei crediti contenuta nel dl 185/2008. Nell’elenco di enti tenuti alla certificazione dei debiti nei confronti delle imprese, oltre a regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, trovano posto anche gli Ato. Inoltre, viene espressamente previsto che le certificazioni debbano essere rilasciate anche in relazione a debiti fuori bilancio. Ma la novità più importante riguarda l’adozione di una procedura di silenzio-assenso per la certificazione dei crediti. Scaduto il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda di certificazione, se le amministrazioni debitrici non hanno provveduto (dando o negando l’assenso) la certificazione si intenderà comunque rilasciata. La versione precedente della norma (art. 9 del dl 185/2008) prevedeva la nomina di un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente.