di Roberto Rosati  

L’Iva fatturata a un’impresa sulla fornitura di servizi utilizzati da un altro soggetto giuridicamente autonomo non può essere detratta. In particolare, il datore di lavoro che abbia istituito un fondo pensione per i propri dipendenti può detrarre l’imposta relativa ai servizi inerenti la costituzione del fondo, ma non quella sui servizi inerenti alla gestione, essendo quest’ultima attività di pertinenza di un ente distinto.

Queste le conclusioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Eleanor Sharpston, depositate il 18 aprile 2013 nel procedimento pregiudiziale C-26/12. La causa principale riguarda un’impresa che ha costituito un fondo pensione per i suoi dipendenti, il quale costituisce secondo la legge un’entità giuridica distinta, e nell’ambito dell’amministrazione del fondo ha concluso contratti ed effettuato pagamenti per taluni servizi di gestione. I giudici olandesi hanno sollevato la questione se l’Iva fatturata al datore di lavoro sia detraibile in quanto direttamente connessa alla sua attività imponibile. In subordine, i giudici hanno chiesto di chiarire se il fondo pensione sia un fondo comune di investimento, la cui gestione è esente da (si veda ItaliaOggi del 27 marzo scorso). In merito alla prima questione, secondo l’avvocato è innegabile che i servizi erano stati acquistati affinché il fondo potesse ricavare redditi dai propri investimenti, e che quindi erano direttamente e immediatamente connessi all’attività del fondo, e solo indirettamente a quella del datore di lavoro. Pertanto, anche se l’attività economica di quest’ultimo costituisce un’attività imponibile alla quale i servizi sono più strettamente connessi, sebbene solo indirettamente, esiste un nesso diretto e immediato con l’attività del fondo, che si colloca tra i servizi acquistati e l’attività economica del datore di lavoro. Come osservato dal governo del Regno Unito, se anziché investire solo in titoli il fondo avesse investito in beni immobili per ottenere redditi da locazione imponibili, i servizi di consulenza, gestione o amministrazione che il fondo avesse utilizzato ai fini della sua attività di locazione sarebbero stati direttamente imputabili a detta attività imponibile e l’Iva dovuta su questi servizi sarebbe stata detraibile da parte del fondo, ma non dal datore di lavoro, anche se quest’ultimo avesse pagato i fornitori. Il ragionamento circa l’imputazione dei servizi non muta, spiega l’avvocato, solo perché l’attività del fondo non è imponibile, mentre è decisivo il fatto che i servizi siano stati utilizzati dal fondo ai fini della propria attività, la quale non solo è radicalmente diversa, ma anche giuridicamente e fiscalmente distinta da quella del datore di lavoro. Quest’ultimo può invece detrarre l’Iva sui servizi a monte acquisiti per creare il fondo, per iscrivervi i dipendenti, per garantire la tempestività dei propri contributi e così via, attività rientrano nella sfera di attività del datore di lavoro.

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