Pagine a cura di Fabrizio Vedana  

Dichiarazioni Iva e Unico sono fonte di verifica sulla provenienza dei fondi ai sensi della nuova normativa antiriciclaggio. Lo prevede il provvedimento di Banca d’Italia del 3 aprile scorso con il quale sono state dettate le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il nuovo articolato normativo, che entrerà in vigore l’1 gennaio 2014, si compone di sette parti e di un Allegato con il quale vengono dettate disposizioni in materia di individuazione del titolare effettivo ed è destinato ad incidere su un elevato numero di soggetti.

Le nuove norme si applicano, infatti, ai seguenti soggetti:

– banche;

– Poste italiane spa;

– istituti di moneta elettronica;

– istituti di pagamento;

– società di intermediazione mobiliare (Sim);

– società di gestione del risparmio (Sgr);

– società di investimento a capitale variabile (Sicav);

– agenti di cambio;

– intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Tub;

– società fiduciarie di cui all’art. 199, comma 2, del Tuf;

– succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;

– Cassa depositi e prestiti spa;

– società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ad eccezione di quelle di cui all’art. 199, comma 2, del Tuf;

– soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del Tub;

– mediatori creditizi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-sexies, comma 2 del Tub;

– agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-quater, comma 2, del Tub e gli agenti indicati nell’articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo Testo unico

Andando a esaminare le principali novità, nella parte prima si ribadisce l’importanza di applicare il principio di approccio basato sul rischio ovvero di modulare l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela al grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine l’Autorità di vigilanza invita le banche e gli altri destinatari delle nuove norme ad effettuare una valutazione tenendo conto delle caratteristiche del cliente e della tipologia di rapporto avviato.

Relativamente al cliente si chiede di valutare i seguenti aspetti:

– natura giuridica e caratteristiche;

– attività svolta e interessi economici;

– comportamento tenuto in occasione del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto;

– area geografica di interesse del cliente o della controparte.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto viene chiesto di prestare attenzione ai seguenti elementi:

– tipologia del rapporto o dell’operazione richiesta dal cliente;

– modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto o dell’operazione;

– ammontare;

– frequenza delle operazioni e durata del rapporto

– ragionevolezza del rapporto o dell’operazione in rapporto all’attività svolta dal cliente;

– effettuazione dell’operazione in contanti prestando particolare attenzione all’utilizzo di banconote di taglio elevato (200 e 500 euro).