di Benito Fuoco e Nicola Fuoco  

I premi fedeltà e produttività riconosciuti dalla banca ai propri promotori finanziari più meritevoli, ossia che abbiano vinto le consuete gare di produttività annuali, sono deducibili nell’esercizio in cui maturano, indipendentemente dalla loro effettiva erogazione.

Con queste conclusioni la Ctr di Roma, sentenza n. 59/04/2013, ha accolto la richiesta avanzata dalla Banca Fideuram nel proprio ricorso in appello, dopo la pronuncia sfavorevole, sul punto, della commissione provinciale.

I premi fedeltà sono quelle somme che maturano nei confronti dei promoter finanziari che abbiano vinto le cosiddette gare di produttività, indette solitamente dagli intermediari finanziari per incentivare i propri agenti. La particolarità della disciplina, e da qui l’incertezza tributaria sulla fattispecie, sta nel fatto che tali somme, che vengono determinate alla fine di ogni anno per i vincitori delle gare, vengono poi corrisposte al promoter solamente alla fine del rapporto di agenzia e subordinatamente al fatto che lo stesso promoter abbia rispettato, sino alla fine del proprio contratto, una clausola di non concorrenza. La banca ha ritenuto deducibili tali somme nell’anno in cui esse maturano, ossia al concludersi di ogni gara di produttività indetta, mentre l’Agenzia delle entrate riprendeva a tassazione tali costi, ritenendo che dovessero essere eventualmente dedotti solamente al momento della effettiva corresponsione al promoter.

Fa piena chiarezza, sul punto, la Ctr capitolina, accogliendo l’interpretazione fornita dalla banca, in riforma parziale della sentenza di prime cure. «Il diritto al premio matura nell’anno in cui viene indetta la gara», si legge nella sentenza, «a nulla rilevando il differimento dell’erogazione». Il costo, dunque, strettamente correlato alla vincita della gara, assume in quello stesso anno i requisiti di certezza e determinabilità previsti dall’articolo 109, comma 1, del Tuir, per la sua deducibilità. «Peraltro, il contratto di agenzia prevede che laddove il promotore decada dalla corresponsione del premio (per non aver rispettato la clausola di non concorrenza), l’importo venga ripartito tra i promotori primi non classificati». Per la banca, quindi, l’onere risulta comunque certo e determinabile, indipendentemente dal soggetto che lo percepirà, per il quale, al contrario, lo stesso premio sarà ricavo imponibile solamente nell’anno di percezione (criterio di cassa).

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