di Dario Capobianco  

Affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa all’esame dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con la determinazione n. 2 del 13 marzo scorso l’Authority fornisce alcune indicazioni operative per le procedure di gara nel settore assicurativo.

La nuova determinazione dell’organo di vigilanza è intervenuta a conclusione di due consultazioni pubbliche avviate nei mesi scorsi dopo aver rilevato alcune problematicità nell’ambito di un’indagine svolta sui predetti affidamenti, avvalorate anche dai dati raccolti dall’Osservatorio sui contratti pubblici; nel settore assicurativo, infatti, nel periodo gennaio 2009-ottobre 2012 oltre il 30% delle gare bandite di servizi assicurativi è andato deserto mentre nell’ambito delle gare aggiudicate, con riferimento al valore delle stesse, il 64,8% è stato assegnato in presenza di una sola offerta.

Uno dei primi punti sviluppati nel documento concerne la strutturazione dei bandi di gara che spesso risultano privi di quelle informazioni necessarie alle imprese assicurative (ad esempio, la sinistrosità pregressa) per procedere ad una valutazione del profilo di rischio della stazione appaltante e, conseguentemente, per formulare le proprie offerte.

L’Autorità rileva come in alcuni casi parte delle informazioni utili siano già disponibili presso l’ente affidante ma come queste non siano riportate nei bandi di gara poiché gestite da uffici distinti da quelli preposti alle procedure di gara; per tale ragione sotto il profilo organizzativo l’organo di vigilanza suggerisce l’individuazione di un unico ufficio o soggetto che si incarichi unitariamente della gestione delle polizze assicurative e dei rapporti con le controparti assicurative.

Sempre sul tema della raccolta delle informazioni utili per l’analisi della sinistrosità dell’ente, l’autorità di vigilanza sottolinea come gran parte delle informazioni possano essere acquisite dalle amministrazioni soltanto con la collaborazione del gestore del servizio; pertanto, ritiene opportuno l’inserimento nei capitolati prestazionali anche di obblighi informativi specifici a carico dell’aggiudicatario da assolvere con la trasmissione di dati periodicamente e, comunque, in tempo utile per la pubblicazione dei nuovi bandi di gara alla scadenza degli affidamenti.

Un’ulteriore problematicità riscontrata nei contratti di assicurazione concerne l’inserimento di clausole che prevedono la facoltà di recesso per uno o entrambi i contraenti al verificarsi di un danno assicurato. In particolare, il riconoscimento della facoltà di recesso unilaterale a favore dell’assicuratore in un contratto stipulato con la pubblica amministrazione, come rilevato dall’Autorità, «può non soltanto risultare pregiudizievole per l’interesse pubblico, ma può, altresì, porsi in contrasto con i principi di economicità, efficacia e buon andamento dell’amministrazione: l’esercizio del recesso da parte dell’assicuratore pone, infatti, la stazione appaltante nella necessità di attivare una nuova copertura assicurativa in tempi ristretti, in genere difficilmente compatibili con l’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica».

Tale previsione, inoltre, come rilevato nel documento, non apparirebbe coerente con la disciplina stessa in materia di appalti pubblici che riconosce la possibilità all’appaltatore di recedere unilateralmente dal contratto soltanto in casi eccezionali riconducibili all’eccessiva onerosità.

Occorrerebbe, pertanto, contrattualmente disciplinare «gli eventi in conseguenza dei quali ricorrere ad una revisione del prezzo (o eventualmente di altre condizioni contrattuali) in corso di validità della polizza o, come extrema ratio, atti a fondare il diritto di recesso dal contratto, fermo restando che la revisione dei prezzi o il recesso non possono essere legati al mero verificarsi di un sinistro, rientrante nella normale alea contrattuale».

L’organo di vigilanza, tra i numerosi aspetti trattati, propone, inoltre, stante la complessità della quotazione del rischio da parte delle imprese, di valutare la possibilità di ricorrere per l’affidamento a procedure di aggiudicazione più flessibili come il dialogo competitivo (art. 58, dlgs 163/2006) o prevedere la possibilità di presentare varianti in sede di offerta (art. 76, dlgs 163/2006). L’adozione di tali procedure flessibili potrebbe rendersi non più opportuna in caso di predisposizione di bandi-tipo per la documentazione di gara per tale tipologia di affidamento e di definizione delle condizioni per la raccolta delle informazioni utili per la quotazione del rischio.

L’Autorità fornisce anche alcune indicazioni operative sui requisiti richiesti per la partecipazione alle gare ritenendo come «accettabili quelli basati su indicatori quali il livello di capitale sociale minimo, l’indice di solvibilità e la capacità di assicurare determinati rischi valutata sulla base della raccolta premi specifica»; precisa, poi, che la misura degli stessi dovrà essere fissata in considerazione del valore dell’affidamento e della reale situazione di mercato.

Nella determinazione, infine, è anche ampiamente approfondito il tema dell’affidamento dei servizi di intermediazione assicurativa volti all’individuazione di un broker assicurativo che possa supportare la stazione appaltante nella gestione dei rischi.

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