Pagine a cura DI STEFANO MANZELLI ED ENRICO SANTI

Servizio taxi da rendere più fl essibile con provvedimenti che saranno decisi da comuni e regioni. Definizione più dettagliata dei dispositivi come la scatola nera, la cui installazione consentirà di ottenere una riduzione delle tariffe praticate dalle compagnie di assicurazione. Nuovi sistemi di calcolo della tolleranza dell’eccedenza di massa per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, gpl, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità. Progressiva sostituzione o integrazione del contrassegno assicurativo rc auto cartaceo con un sistema elettronico dotato di microchip. Sono queste alcune delle novità in materia stradale divenute operative il 25 marzo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Uffi ciale n. 71/2012 della legge n. 27 del 24 marzo 2012 recante la conversione del decreto legge sulle liberalizzazioni n. 1 del 24 gennaio 2012. Rc auto. La legge di conversione n. 27/2012 conferma le norme del decreto legge n. 1/2012 che prevedono la messa in soffi tta del contrassegno assicurativo cartaceo sostituendolo o integrandolo con un microchip da applicare nel veicolo. Il ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’Isvap, dovrà defi nire con un regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di conversione del decreto legge le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici (entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento) e la possibilità di utilizzare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni del Codice della strada. n. 27/2012, a modifi ca e integrazione del decreto legge, prevede che le compagnie di assicurazione debbano rilasciare sempre l’attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti; la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevarrà in ogni caso rispetto a quanto contestato dagli organi di polizia stradale, limitatamente agli accertamenti che saranno effettuati con riferimento al utilizzando i dispositivi di controllo a distanza. Scatola nera. Come disposto dal decreto legge n. 1/2012, se il proprietario acconsentirà all’ispezione del veicolo oppure all’installazione della scatola nera o di altri meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, l’impresa di assicurazione, oltre ad assumersi i relativi costi, dovrà applicare una riduzione delle tariffe applicate all’assicurato. La legge di conversione specifi ca che la riduzione dovrà essere significativa e che a carico della compagnia assicuratrice saranno posti tutti i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità. Il ddl prevede inoltre l’emanazione tre distinti provvedimenti di attuazione, che dovranno in primo luogo individuare i dispositivi che registrano l’attività dei veicoli, in secondo luogo stabilire le modalità di raccolta, gestione e utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici e le modalità per assicurare l’interoperabilità dei dispositivi in dell’assicurato di un contratto di assicurazione con un’impresa diversa da quella che ha provveduto a installare il meccanismo e, in terzo luogo, defi nire uno standard tecnologico comune, per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione. Occorre ricordare che già l’art. 49 della legge di riforma stradale n. 120 del 29 luglio 2010 ha previsto che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa emanare, sentito, per quanto di competenza, il garante per la protezione dei dati personali, direttive al fi ne di prevedere l’equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell’art. 116 del Codice della strada, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato scatola nera, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnicomeccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica. Servizio taxi. Ampliamento dell’offerta, incremento del numero di licenze, maggiore libertà e fl essibilità nella fi ssazione delle tariffe e nell’organizzazione del servizio e degli orari di lavoro. Queste importanti novità relative ai taxi non dovranno più essere defi – nite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, come disposto dal decreto legge n. 1/2012; infatti, la legge di conversione n. 27/2012 prevede che saranno i Comuni e le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell’Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto di alcuni principi. In particolare, i Comuni e le Regioni dovranno provvedere affi nché sia incrementato il numero delle licenze ove ritenuto necessario, anche in base alle analisi effettuate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas per confronto nell’ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un’istruttoria sui costi-benefi ci anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità e alle caratteristiche demografi che e territoriali. A tal fi ne dovranno essere banditi concorsi straordinari per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, fi ssando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo e individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono fi nalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza. I Comuni e le Regioni, per quanto di propria competenza, dovranno poi provvedere per consentire ai titolari di licenza, d’intesa con i Comuni, una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell’utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come per esempio il taxi a uso collettivo. Dovrà essere poi consentita una maggiore libertà nella fi ssazione delle tariffe, che dovranno essere pubblicizzate in modo corretto e trasparente. Infine, Comuni e Regioni dovranno provvedere affi nché venga migliorata la qualità di offerta del servizio, individuando criteri per ampliare la formazione professionale degli operatori, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere e della normativa in materia fi scale, amministrativa e civilistica del settore. © Riproduzione riservata