DI DANIELE CIRIOLI Sì ai riscatti parziali, ma con parsimonia. I fondi pensione, infatti, possono riconoscere ai lavoratori la facoltà di riscatto parziale della posizione contributiva accantonata in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, a patto che venga disciplinata dalle norme statutarie e regolamentari. Lo precisa la Covip che, tuttavia, raccomanda ai fondi di limitare la possibilità di reiterare la richiesta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro. I chiarimenti arrivano in risposta a diverse richieste sulla possibilità per gli iscritti, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione, di operare il riscatto parziale anche se non ricorra la fattispecie disciplinata dalla legge (articolo 14, comma 2, lettera b), del dlgs n. 252/2005 che consente il riscatto al 50% nei casi di cessazione attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria). Oltre a questa ipotesi, la disciplina contempla altri casi di ricorso al riscatto parziale senza tuttavia fare alcun riferimento all’ammontare liquidabile (articolo 14, comma 5, del dlgs n. 252/2005). In relazione alla predetta generica formulazione normativa, la Covip ritiene che possa prevedersi, con riferimento all’ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell’iscritto, anche l’opzione del riscatto parziale della posizione individuale. A tal fi ne i fondi pensione devono esplicitarlo nelle disposizioni statutarie o regolamentari. La modifica necessaria dovrà in particolare prevedere la facoltà di «riscattare fi no all’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto». L’opzione (per il riscatto parziale) può essere esercitata dall’iscritto finché perdura la condizione legittimante, ossia la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione. In alternativa possono essere individuate una o più percentuali, da contenere in un numero limitato di opzioni, volte a determinare la quota di posizione individuale riscattabile parzialmente. In tal caso, la modifi ca dovrà prevedere la facoltà di «riscattare la posizione individuale nella misura del …, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto». Infi ne, la Covip invita i fondi a limitare la possibilità di reiterare la richiesta di riscatto parziale in relazione a uno stesso rapporto di lavoro, fermo restando che, fi nché permane la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione, dovrà essere comunque riconosciuta l’opzione per il riscatto totale. Per i fondi pensione negoziali e per quelli preesistenti le modifi – che andranno approvate da parte dell’assemblea straordinaria e dovranno formare oggetto di una specifica comunicazione alla Covip, a norma degli articoli 8, 17 e 28 del Regolamento 15 luglio 2010. © Riproduzione riservata