di Carlo Giuro

Ci vorrebbe un matrimonio tra previdenza e sanità per rilanciare il mondo dei fondi pensione. Da tempo l’industra del risparmio e quella assicurativa si interrogano su possibili sinergie in modo da offrire ai sottoscrittori un ombrello completo che copra tutto il Welfare di scorta. Intanto già oggi il risparmio investito nei fondi pensione può essere utilizzato in caso di emergenze sanitarie. Su questo tema è intervenuta di recente la Covip, rispondendo a uno specifico quesito posto da un fondo pensione. La prima possibilità è quella di chiedere anticipazioni sulla propria posizione individuale, a prescindere dall’anzianità di iscrizione, in misura non superiore al 75% per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni relative all’aderente, al coniuge e ai figli. Così come precisato dagli Orientamenti Covip gli elementi oggettivi della causale possono essere individuati nella necessità e nella straordinarietà delle terapie e degli interventi attestati dalle competenti strutture pubbliche che accertino l’esigenza e il carattere straordinario e necessario della terapia o dell’intervento. Dovrà quindi valutarsi la sussistenza del requisito della straordinarietà in un ambito complessivo, facendo riferimento a terapie o interventi di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico. L’Autorità di Vigilanza considera ammissibile, anche in relazione alla tipologia e all’ urgenza delle spese, la liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione anche prima della terapia o dell’intervento, sulla base di preventivi o altri documenti che il fondo ritenga idonei, ferma restando l’esigenza di acquisire successivamente dall’iscritto la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta. Viene anche ritenuto possibile comprendere nell’ambito della spesa sanitaria a fronte della quale concedere l’anticipazione le spese di viaggio e soggiorno, anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al lavoratore beneficiario dell’anticipazione. In materia di riscatti si prevede la possibilità liquidare anticipatamente la posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. Su tale casistica è recentemente intervenuta la Covip con una risposta interpretativa che muoveva da un quesito posto da un da un fondo pensione, riferito al caso di un iscritto che, avendo ottenuto il riconoscimento da parte dell’Inps dell’invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, ha chiesto il riscatto totale della propria posizione individuale pur non avendo cessato l’attività lavorativa e, contestualmente, ha presentato istanza di nuova iscrizione allo stesso fondo. La Covip precisa prima di tutto come il riscatto spetta ogni qualvolta si verifichi una situazione di minorazione fisica o mentale tale da ridurre la capacità di lavoro a meno di un terzo, a prescindere dal fatto che il soggetto cessi o meno dallo svolgimento dell’attività lavorativa. (riproduzione riservata)