Pagine a cura DI ANTONIO CICCIA

Se non si accerta l’interesse aziendale non scatta la responsabilità amministrativa delle imprese. E il modello organizzativo viene attentamente vagliato per verifi care la dissociazione dell’ente dalle malefatte dei propri manager o dipendenti. La circolare 83607/2012 della Guardia di Finanza (si vedano altri articoli su ItaliaOggi del 28 e 29 marzo), strutturata in quattro volumi, illustra (nel volume III) le modalità di indagine relative all’accertamento della responsabilità degli enti come disegnata dal decreto legislativo 231/2001. Si tratta di una normativa che, a seguito dell’inserimento tra i reati presupposto di quelli relativi agli infortuni sul lavoro, è entrata a pieno regime e obbliga gli enti a dotarsi di effi caci sistemi preventivi e di auditing interno, se non si vuole rimanere intrappolati in un processo da cui uscire con sanzioni veramente gravi (fino alla chiusura dell’attività). Vediamo dunque come opera la Guardia di fi nanza nelle sue indagini, secondo quanto descritto nella maxicircolare. L’attività investigativa è rivolta: a individuare la sussistenza di un concreto vantaggio o interesse per l’ente; all’individuazione degli autori delle illecite condotte e all’acquisizione di ogni utile elemento di prova e di supporto in ordine all’atteggiamento psicologico che ha caratterizzato la condotta del responsabile, attraverso l’esame della documentazione contabile ed extracontabile acquisita alle indagini. Bisognerà appurare se si sia in costanza di un fenomeno di «dissociazione » fra la volontà del soggetto collettivo e quello della persona fi sica autrice del reato, con conseguente esonero di responsabilità del primo. Si deve appurare anche l’idoneità dei modelli di gestione eventualmente adottati dallo stesso per escludere la propria responsabilità, basandosi su un esame delle strutture decisionali adottate dall’ente in relazione alle proprie articolazioni e alle proprie economiche. La polizia giudiziaria, al fi ne di confi gurare un’eventuale responsabilità amministrativa dell’ente, dovrà indirizzare la propria attività in modo tale da acquisire gli elementi probatori necessari, seguendo gli step individuati nella circolare: – verifi ca della natura giuridica dell’ente fi nalizzata a conoscere quest’ultimo rientri tra i «soggetti » destinatari delle previsioni del dlgs n. 231/2001; – accertamento della sussistenza di un interesse o vantaggio per l’ente ricollegabile al reato presupposto, anche al fi ne di escludere che l’autore del reato abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o – individuazione del rapporto di organicità tra l’ente e l’autore del reato, il quale, dovrà appartenere alla categoria degli «apicali» ovvero dei «sottoposti». Nel caso di reato presupposto commesso da un soggetto in posizione apicale, per effetto del meccanismo di inversione dell’onere probatorio, l’attività investigativa dovrà essere orientata a valutare gli eventuali elementi di prova a discarico forniti dall’ente al fi ne di benefi ciare dell’esonero da responsabilità. Pertanto, in caso di «difesa» svolta dall’ente, la polizia giudiziaria dovrà riscontrare se: – sia stato preventivamente adottato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verifi catosi; – il modello organizzativo adottato risponda ai requisiti di idoneità ed efficace attuazione previsti dalla normativa in commento; – sia stato costituito l’organismo di vigilanza, verifi cando, in caso affermativo, i requisiti richiesti dalla norma nonché i poteri necessari per il corretto assolvimento dei suoi compiti; – sussistano elementi di fatto che possano indurre a ritenere che il reato commesso costituisca l’esito fi nale della fraudolenta elusione del modello organizzativo. Nel caso di reati commessi da soggetti «sottoposti», l’attività della polizia giudiziaria sarà indirizzata a riscontrare se: – sia stato preventivamente adottato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verifi catosi; – in caso positivo, se lo stesso risponda ai requisiti di idoneità ed effi cace attuazione. Altro elemento cardine delle indagini è l’accertamento di un concreto vantaggio o interesse per l’ente: l’attività investigativa sarà volta a individuare se la condotta criminosa sia stata realizzata per raggiungere tali fi ni. Si verifi cherà, infatti, la chiusura degli accertamenti non potendosi procedere nei confronti dell’ente nel caso in cui l’indagato abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, posto che anche un interesse misto, cioè contestualmente proprio dell’ente e della persona fi sica, risulta di per sé insuffi ciente a mandare esente da responsabilità la persona giuridica. © Riproduzione riservata